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Legge

L.R. Abruzzo 25/2001

Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 25/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina un programma pluriennale di contributi per il recupero, la ristrutturazione, l’acquisto e la nuova costruzione di alloggi nel territorio regionale, tramite mutui agevolati gestiti da FIRA S.p.A. e istituti di credito convenzionati. Prevede abbattimento interessi, possibile conversione in conto capitale, riserva iniziale per alcune coppie sposate e criteri di priorità. La spesa è finanziata per il 2001 con 5 miliardi di lire.

Contributi regionali per acquisto, recupero e costruzione della prima casa in Abruzzo

Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa

La legge istituisce in Abruzzo un programma pluriennale di interventi per favorire il recupero, la ristrutturazione, l’acquisto e la nuova costruzione di alloggi ubicati nei Comuni della Regione. La disciplina opera tramite contributi finanziari concessi secondo la legge stessa e il regolamento attuativo.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento è rivolto agli interventi immobiliari sul territorio regionale e comprende anche edifici non destinati ad abitazione, se oggetto di recupero o ristrutturazione nell’ambito del programma. La finalità è agevolare l’accesso alla prima casa e sostenere gli interventi abitativi tramite strumenti finanziari dedicati.

Modalità di finanziamento e struttura dell’agevolazione

Gli interventi sono finanziati tramite FIRA S.p.A., che stipula apposite convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui decennali a tasso fisso ai richiedenti. Il beneficio consiste in un contributo in conto interessi con abbattimento di quattro punti del tasso praticato dagli istituti convenzionati.

Su richiesta del proponente, il contributo in conto interessi può essere convertito in contributo in conto capitale, calcolando il valore attuale del beneficio derivante dalla quota interessi al momento dell’erogazione.

L’agevolazione è concessa a chi stipula il contratto di mutuo nell’anno cui si riferisce il bando.

Importi massimi e limiti di copertura

Il mutuo agevolato non può superare:

  • 150.000.000 lire per singola unità immobiliare;
  • 1.000.000.000 di lire per interventi coordinati su più unità immobiliari;
  • in ogni caso, il 90% del valore dell’intervento.

Se l’intervento è proposto da un ente pubblico e realizzato in Comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, il mutuo agevolato può coprire fino al 100% dell’intervento.

Per spese di gestione e attuazione è riservata a FIRA una quota pari al 3% del contributo erogato.

Riserva di finanziamenti per determinate categorie

In prima applicazione, il 25% dello stanziamento di bilancio è riservato a soggetti che acquistano, costruiscono o ristrutturano la prima casa e che:

  • hanno contratto matrimonio nei due anni precedenti l’entrata in vigore della legge; oppure
  • contraggono matrimonio entro il 2001.

Per gli anni successivi al 2001, la riserva è legata al matrimonio contratto nell’anno del bando e può essere confermata dalla Giunta regionale, entro il limite massimo del 25%, oppure destinata ad altre categorie di beneficiari.

Regolamento attuativo e criteri di priorità

Un regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge deve definire modalità e criteri per l’accesso ai contributi. In particolare deve disciplinare:

  • contenuto della domanda e documentazione da presentare a FIRA, differenziata per beneficiari e tipo di intervento;
  • schema di convenzione tra FIRA e istituti di credito;
  • criteri di verifica delle domande e di erogazione dei contributi;
  • priorità per interventi connessi a salvaguardia sismica, risparmio energetico, superamento delle barriere architettoniche e adesione al codice concordato elaborato dall’ENEA;
  • priorità di localizzazione per interventi nelle categorie 1 e 2 dell’allegato alla O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, nonché nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • priorità per le famiglie in cui sia presente una persona con handicap grave;
  • verifica del rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri e della regolarità contributiva delle imprese esecutrici;
  • modalità di trasferimento delle agevolazioni all’acquirente quando il beneficiario originario sia un’impresa di costruzione;
  • controlli sulle opere realizzate e sul consuntivo dei costi;
  • prezzario di riferimento.

Aspetti finanziari

Per l’anno 2001 l’onere è quantificato in 5 miliardi di lire. La copertura avviene mediante utilizzo di una specifica partita del fondo globale iscritto al capitolo 324000, che viene soppressa, con contestuale istituzione del capitolo 262415 dedicato al contributo per acquisto, recupero e costruzione della prima casa.

Per gli anni successivi, la spesa è determinata con le rispettive leggi di bilancio secondo la normativa regionale di contabilità richiamata.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.A.

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