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Legge

L.R. Abruzzo 23/2001

Modifiche ed integrazioni all'articolo 29 della L.R. 17 maggio 1995, n. 111 (Formazione Professionale).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 23/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 23/2001 introduce una disciplina transitoria per l’abilitazione dei soggetti del sistema formativo: l’attività formativa è consentita previa iscrizione in un elenco regionale e nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla Giunta, in attesa dei regolamenti statali sull’accreditamento. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche transitorie all’accreditamento degli organismi di formazione in Abruzzo

Modifiche transitorie alla disciplina dell’accreditamento dei soggetti formativi in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 23 del 2001 interviene in via transitoria sulla formazione professionale, sostituendo la disciplina dell’articolo 29 della L.R. 111/1995. Il provvedimento consente ai soggetti del sistema formativo regionale di operare nelle more dell’adozione della regolamentazione statale sull’accreditamento a regime.

Ambito di applicazione e finalità

La norma riguarda i soggetti del sistema formativo individuati dalla legislazione regionale sulla formazione professionale. La finalità è consentire lo svolgimento di interventi formativi e di attività connesse alla formazione in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dalla legge statale n. 196/1997 sui requisiti di qualità per l’accreditamento delle agenzie formative.

Elenco regionale e abilitazione all’attività

L’abilitazione allo svolgimento delle attività formative è subordinata all’iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Direzione regionale delle Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione. L’iscrizione assume quindi valore abilitante per:

  • interventi formativi;
  • attività comunque connesse alla formazione.

Requisiti per l’iscrizione

L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso di requisiti minimali di qualità fissati in via transitoria dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Tali requisiti devono essere determinati sulla base di parametri oggettivi e tenere conto delle indicazioni contenute nell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, in attuazione dell’art. 17 della legge n. 196/1997.

Modalità procedurali

Le modalità e le procedure per l’iscrizione all’elenco non sono stabilite direttamente dalla legge, ma vengono demandate alla Giunta regionale, che ne disciplina l’operatività.

Utilizzo del personale in mobilità

Il personale iscritto all’albo di cui all’art. 28 della L.R. 111/1995 è utilizzato in mobilità tra i soggetti abilitati ai sensi della disciplina transitoria. La norma collega quindi l’utilizzo del personale già censito all’albo regionale con il sistema degli organismi formativi iscritti nell’elenco.

Forme di collaborazione e Centri di Interesse Regionale

La Regione promuove forme di collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca di rilevanza nazionale e soggetti del sistema formativo regionale. Tali collaborazioni possono essere finalizzate anche alla costituzione di Centri di Interesse Regionale.

Entrata in vigore e natura transitoria

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La disciplina ha carattere esplicitamente transitorio, essendo destinata a operare fino all’emanazione dei regolamenti statali richiamati dalla legge.

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