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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09370/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada. La società destinataria ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali e degli atti presupposti, contestando quindi i presupposti della formazione del ruolo e l'esecutorietà della pretesa; ha inoltre contestato il calcolo degli interessi, ritenuto superiore al tasso legale. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione della L. 689/1981 e dell'art. 2697 c.c., per avere il tribunale valorizzato la produzione documentale dell'ente senza considerare la dedotta violazione dell'art. 140 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice d'appello attribuito rilievo decisivo a un'istanza di rateizzazione presentata dalla società, interpretandola come riconoscimento del debito; 3) omessa pronuncia e violazione dell'art. 140 c.p.c., come richiamato dalla L. 890/1992, per non essersi pronunciato sulla mancanza di prova della notifica degli atti iscritti a ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il controricorso dell'ente resistente, dichiarandolo inammissibile perché avulso dal giudizio. Ha poi accolto il ricorso della società: ha escluso che l'istanza di rateizzazione successiva all'instaurazione del giudizio valesse, nel caso concreto, come acquiescenza o come fatto idoneo a incidere sulla tempestività dell'opposizione e sull'interesse a coltivarla; ha inoltre affermato che, in tema di opposizione a cartella per sanzioni del codice della strada, una volta dedotta la mancata notifica dei verbali presupposti, grava sull'ente creditore l'onere di provare l'avvenuta notifica. Poiché il tribunale non aveva correttamente esaminato tale profilo, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: spetta all'ente creditore dimostrare la notifica degli atti presupposti quando il destinatario della cartella ne contesti l'avvenuta ricezione.

  • art. 140 c.p.c.

    Evocato come disciplina della notificazione; la Corte ritiene comunque decisivo l'accertamento della prova della notifica dei verbali presupposti.

  • L. 689/1981, art. 22

    Rilevato come base dell'opposizione recuperatoria proposta avverso la cartella.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato per affermare che il riconoscimento del debito può interrompere la prescrizione, ma nel caso concreto la richiesta di rateizzazione, essendo successiva al ricorso, non assumeva rilievo in tal senso.

  • L. 890/1992

    Richiamata in relazione alla disciplina della notifica degli atti e alla contestazione sollevata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a cartella per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, se il destinatario deduce la mancata notifica dei verbali presupposti, l'onere di provare l'avvenuta notificazione incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, poiché solo la notificazione del verbale e la mancata opposizione nel termine rendono il verbale titolo esecutivo.
  • La richiesta di rateizzazione del debito, di per sé, non costituisce automaticamente acquiescenza all'an debeatur né preclude la contestazione della pretesa; può assumere rilievo come riconoscimento del debito solo se, in concreto, esprime in modo univoco la consapevolezza e la volontà ricognitiva del debitore.
  • Un comportamento del debitore può integrare riconoscimento tacito del debito solo quando sia obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa creditizia; il giudice di merito deve verificare in concreto tale incompatibilità e motivare sul punto.
  • Se l'istanza di rateizzazione è successiva all'introduzione del giudizio di opposizione, essa non incide sulla tempestività dell'impugnazione né sull'interesse ad agire, salvo specifici elementi contrari risultanti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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