Cassazione Civile, Ordinanza n. 25321/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 emesso nei confronti di un imprenditore individuale operante nella rivendita di pneumatici. L'Ufficio ha rettificato il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, recuperando a tassazione maggiori IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni, sulla base di una verifica della Guardia di Finanza. La ripresa riguardava costi per spese di pubblicità e propaganda ritenuti indeducibili per carenza o incompletezza documentale, in relazione a rapporti con varie società e un'associazione sportiva, per un importo complessivo di euro 172.250,00. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento sia in primo grado sia in appello. In Cassazione l'Agenzia ha proposto sei motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, prospettato in via subordinata nella denegata ipotesi di una declaratoria di inammissibilità dell'appello, motivo ritenuto inammissibile perché la CTR non aveva affatto deciso su tale questione; 2) violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto provato l'effettivo sostenimento dei costi solo sulla base delle scritture contabili interne, anche quanto a pagamenti in contanti e non tracciabili; 3) violazione dell'art. 109 TUIR, con contestazione della inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione, motivo ritenuto infondato; 4) violazione dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, per asserita insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuto invece adeguatamente motivato; 5) ulteriore omesso esame di fatti decisivi in relazione alla mancata indicazione analitica delle singole partite, motivo dichiarato inammissibile per doppia conforme; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, motivo rigettato perché la motivazione della CTR è stata ritenuta esistente e intelligibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il quinto motivo, rigettato il terzo e il sesto, accolto il secondo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha chiarito che, in materia di deducibilità di costi d'impresa, il contribuente deve provare l'effettivo sostenimento del costo e tale prova non può essere fondata esclusivamente sulle annotazioni contabili interne; inoltre l'avviso di accertamento era da considerarsi sufficientemente motivato se idoneo a rendere noti an e quantum della pretesa e le ragioni del recupero.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma utilizzata come base del potere di rettifica del reddito d'impresa nell'accertamento impugnato.
art. 2697 c.c.
Il contribuente, una volta contestata dall'Ufficio la deducibilità del costo e il suo effettivo sostenimento, deve provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione.
art. 2709 c.c.
Le scritture contabili dell'imprenditore non fanno prova a favore dello stesso; non possono da sole dimostrare l'effettivo sostenimento dei costi.
art. 109 TUIR
La deducibilità e l'inerenza dei costi devono essere valutate secondo la disciplina fiscale applicabile; nel caso concreto la censura sull'inerenza dei costi di sponsorizzazione è stata respinta.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve contenere una motivazione idonea a rendere conoscibili le ragioni e il quantum della pretesa tributaria; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza può essere cassata per motivazione apparente solo in presenza di anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante; nel caso concreto tale vizio non è stato ravvisato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per censurare violazioni di legge sostanziale; il motivo è ammissibile quando non mira a una rivalutazione del fatto ma denuncia l'erronea applicazione della disciplina probatoria o fiscale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare vizi di nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio è ridotto al minimo costituzionale: non sono ammissibili censure sulla mera insufficienza motivazionale; opera inoltre il limite della doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 115 c.p.c.
Non impone all'Ufficio di contestare singolarmente ogni documento prodotto dal contribuente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.
L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7
La motivazione dell'avviso di accertamento delimita il thema decidendum e consente al contribuente di conoscere an e quantum della pretesa.
art. 25, L. n. 133/1999
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti ai pagamenti non tracciabili, ma non decisivo ai fini dell'esito del motivo.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi d'impresa, la deducibilità di un costo contestato dall'Ufficio presuppone la prova del suo effettivo sostenimento; tale prova non può essere desunta esclusivamente dalle scritture contabili interne dell'imprenditore, che non fanno prova a suo favore.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al destinatario di comprendere l'an e il quantum della pretesa e le ragioni del recupero; non è necessaria un'analitica scomposizione di ogni singola voce se gli elementi identificativi del recupero sono comunque ricavabili dall'atto.
- La denuncia di vizio di motivazione in cassazione è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale; non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o censurare la sola insufficienza argomentativa della decisione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non è dimostrato che le due decisioni di merito si fondano su diverse ragioni di fatto.
- Il contribuente che intenda portare in deduzione costi oggetto di contestazione deve offrire una prova documentale e sostanziale idonea, non potendo fare affidamento sulla mera regolarità formale della contabilità interna.
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