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Sentenza

Sentenza del 15/02/2021 n. 211 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - deducibilità dei costi - costi sostenuti con impresa dello stesso gruppo - rilevanza fiscale - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità fiscale di spese sostenute dalla contribuente per l'attività di procacciamento nuovi clienti, affidata a un'altra società appartenente allo stesso gruppo. L'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità sostenendo, implicitamente o esplicitamente, che le prestazioni rese da un soggetto del medesimo gruppo non potevano legittimare la deduzione (o che mancasse sostanza/effettiva prestazione), mentre la contribuente ha dedotto tali costi come inerenti all'esercizio dell'impresa e fornito documentazione comprovante le attività effettivamente svolte.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che le spese sono deducibili: la mera circostanza che il procacciatore d'affari sia una società appartenente allo stesso gruppo non esclude automaticamente la deducibilità. È stato valorizzato il principio secondo cui, purché le attività siano concretamente svolte e adeguatamente documentate (contratti, fatture, prove dell'attività svolta e della correlazione con l'attività d'impresa), i costi sono riconoscibili fiscalmente. In pratica l'atto impugnato è stato annullato/rigettata la disconoscimento e la deduzione è stata riconosciuta.

Norme richiamate

  • TUIR (D.P.R. 917/1986) - principio generale sulla deducibilità dei componenti negativi del reddito d'impresa

    I costi sono deducibili se inerenti all'esercizio dell'impresa e risultano effettivamente sostenuti; la natura di soggetto collegato/intra-gruppo del prestatore non impedisce la deducibilità se la prestazione ha reale contenuto economico e la documentazione è congrua.

Massime di principio

  • La qualificazione di una spesa come non deducibile non può basarsi soltanto sul fatto che il prestatore sia una società del gruppo: è necessario valutare la concreta esecuzione della prestazione e la sua documentazione.
  • La deducibilità richiede prova dell'effettiva prestazione, della correlazione con l'attività d'impresa e, se rilevante, della congruità del corrispettivo rispetto al valore di mercato.
  • L'Amministrazione finanziaria può sindacare i rapporti intra-gruppo alla ricerca di simulazione, assenza di sostanza economica o prezzi non congrui (transfer pricing), ma l'onere di prova della mancata esecuzione o dell'inesistenza della prestazione grava sull'Ufficio quando la contribuente fornisce adeguata documentazione.
  • In operazioni intra-gruppo conviene predisporre contratti formali, documentare attività svolte (report, elenco contatti, risultati di procacciamento) e comprovare la fatturazione e l'adeguatezza del corrispettivo per difendere la deducibilità in sede fiscale.
  • La soluzione adottata è applicabile a spese analoghe (marketing, procacciamento, consulenze) purché sussista sostanza economica e documentazione che dimostri l'effettiva prestazione.

Testo integrale

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