Cassazione Civile, Ordinanza n. 05695/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2009 e 2010 emessi per omessa denuncia in relazione all'occupazione, in regime di concessione, di un'area demaniale nel porto di Talamone adibita all'ormeggio di natanti da diporto. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune e confermato l'annullamento degli avvisi, ritenendo illegittima la pretesa sia perché il regolamento comunale non prevedeva specificamente le aree di ormeggio, sia perché la tariffa applicata, quella dei campeggi, sarebbe stata eccessiva rispetto a un ormeggio turistico; inoltre, aveva valorizzato la mancata indicazione della lunghezza della banchina nell'atto impositivo. Il Comune ha proposto cinque motivi: 1) erroneo riconoscimento di un legittimo affidamento della società per l'omessa riscossione pregressa della TARSU; 2) erronea esclusione della tassabilità delle aree di ormeggio per mancanza di una categoria specifica nel regolamento; 3) errata affermazione della gravosità della tariffa senza rideterminazione del tributo; 4) omessa pronuncia sulla rideterminazione della tassa; 5) erronea declaratoria di illegittimità degli avvisi per mancata indicazione della lunghezza della banchina, nonostante fosse indicata la superficie dello specchio acqueo e vi fosse omessa denuncia della contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha applicato il principio della ragione più liquida ed ha accolto il secondo e il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente e confermando gli atti impositivi. Ha compensato le spese dei gradi di merito per il progressivo consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale, mentre ha condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58 D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507
Richiamato tra le norme invocate nei motivi, in relazione alla disciplina TARSU e alla tassabilità delle aree.
art. 62 D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507
La nozione di "aree scoperte" comprende tutte le estensioni spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produca rifiuti, anche se su supporto liquido e in ambito portuale; è il presupposto della tassazione dell'area concessa.
art. 68 D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507
I regolamenti comunali possono classificare categorie e sottocategorie omogenee ai fini tariffari; la riconduzione delle aree di ormeggio alla categoria dei campeggi è ammessa per categoria e non per analogia, se sussiste omogeneità di utilizzo.
art. 69 D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507
Richiamato nei motivi e nella disciplina della determinazione tariffaria TARSU.
art. 70 D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507
Richiamato nel primo motivo tra le norme sulla disciplina TARSU.
art. 10 L. 27 luglio 2000 n. 212
Richiamato in relazione al preteso legittimo affidamento del contribuente.
art. 97 Cost.
Richiamato nel primo motivo in relazione al principio di buon andamento e al preteso affidamento ingenerato dall'inerzia dell'ente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare omessa pronuncia sul tema della rideterminazione del tributo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006 n. 296
La motivazione degli avvisi di accertamento TARSU è sufficiente se indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, anche mediante la specificazione della superficie, della tariffa e della categoria applicata.
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006 n. 296
La Corte lo richiama per affermare che, nei casi di rettifica TARSU, è sufficiente indicare maggiore superficie, tariffa o categoria, senza necessità di allegare atti generali.
art. 1, comma 172, L. 27 dicembre 2006 n. 296
Abroga il previgente comma 2 dell'art. 71 del D.L.vo n. 507/1993 e viene richiamato nel ragionamento sulla motivazione degli avvisi.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000 n. 212
Richiamato come parametro generale degli obblighi motivazionali degli atti tributari.
art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
Ha disposto la sospensione straordinaria per nove mesi dei termini di impugnazione nelle controversie definibili, rilevante per la tempestività del ricorso.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Individuato come termine lungo di impugnazione, nel testo modificato dalla L. n. 69/2009.
art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009 n. 69
Ha abbreviato a sei mesi il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
art. 2, comma 2, L. 27 maggio 1949 n. 260
Richiamato per la proroga del termine quando la scadenza cade in giorno festivo.
art. 155, comma 3, c.p.c.
Richiamato per la proroga del termine al primo giorno non festivo successivo.
art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c.
Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quinto motivo in tema di onere della prova, ma la Corte valorizza il fatto che il contribuente non avesse denunciato limitazioni alla disponibilità dell'area.
Massime di principio
- In tema di TARSU, la nozione di "aree scoperte" comprende qualsiasi estensione spaziale concretamente utilizzata da una collettività e idonea a produrre rifiuti, a prescindere dal fatto che il supporto sia terrestre o acqueo.
- L'assenza nel regolamento comunale di una specifica categoria nominativa per le aree di ormeggio non esclude la tassabilità, se tali aree sono riconducibili per omogeneità funzionale a categorie tipizzate dal regolamento, come quelle ricreativo-turistiche.
- La classificazione tariffaria può operare per categoria e non per analogia, purché vi sia un'effettiva similarità di utilizzo degli spazi tassabili e della potenzialità di produzione di rifiuti.
- Nelle aree demaniali concesse, il concessionario resta in linea di principio il soggetto passivo TARSU per l'intera area concessa, salvo che abbia denunciato e provato specifiche condizioni obiettive di inutilizzabilità o di detenzione da parte di terzi.
- Ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento TARSU è sufficiente l'indicazione della superficie imponibile, della tariffa applicata e della categoria di riferimento; non è necessaria l'indicazione della lunghezza della banchina se l'atto consente di individuare il presupposto e la base imponibile della pretesa.
- Il principio della ragione più liquida consente alla Corte di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, in funzione di economia processuale.
- In presenza di una corretta applicazione della normativa sulla tassabilità e sulla motivazione dell'avviso, la pretesa tributaria va confermata senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
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