Cassazione Penale, Sentenza n. 1054/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato in parte la pronuncia di primo grado (confermandone la responsabilità ma rideterminando la pena), contestando in particolare il criterio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio; denunciava inoltre errori di valutazione e motivazione nella valutazione degli indizi (movente per gelosia, dati di traffico telefonico e celle di aggancio, valutazione dei messaggi sms, monitoraggio degli spostamenti, valutazione delle testimonianze e delle prove a discarico) e deduceva la non corretta applicazione delle norme di legge in materia di bilanciamento delle circostanze e di aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha respinto la censura del Procuratore Generale sul giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti ritenendo la motivazione della Corte territoriale logica e non arbitraria; ha escluso l'inutilizzabilità dei dati telefonici acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.L. 132/2021 applicando il principio tempus regit actum e rilevando che la novella non stabilisce una sanzione automatica di inutilizzabilità per le acquisizioni antecendenti; ha confermato la correttezza della valutazione complessiva degli indizi (richiamando i criteri di gravità, precisione, concordanza) e la legittimità dell'esito condannatorio pronunciato dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro (pena rideterminata in anni sedici di reclusione).
Norme richiamate
art. 575 c.p.
Norma sostanziale che definisce il reato di omicidio; citata per ricostruire l'imputazione a carico dell'imputato
art. 4 e art. 7 L. n. 895/1967
Norme relative al porto illegale di arma in luogo pubblico, utilizzate per le contestazioni collegate all'omicidio
art. 192 c.p.p.
Principio sulla valutazione della prova e della prova indiziaria (richiesta di indizi gravi, precisi, concordanti); la Corte ha richiamato questi criteri per valutare il complesso indiziario
art. 132 Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) novellato dal D.L. n. 132/2021
Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ... i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice
La Corte ha rilevato che la novella ha introdotto il controllo giudiziale per l'acquisizione dei dati di traffico per reati gravi e ha chiarito che tale disciplina non dispone espressamente l'inutilizzabilità retroattiva dei dati acquisiti prima dell'entrata in vigore; perciò la documentazione acquisita secondo la previgente disciplina resta utilizzabile (applicazione del principio tempus regit actum)
sentenza Corte di Giustizia UE causa C-746/18 (H.K.)
Riferimento giurisprudenziale che ha indotto la riforma normativa; afferma che l'accesso ai dati di traffico deve essere circoscritto a procedure per lotta a forme gravi di criminalità e soggetto a controllo giurisdizionale
art. 191 c.p.p.
Norma sulla sanzione dell'inutilizzabilità per prove acquisite in violazione di divieti di legge; la Corte ha osservato che non si applica automaticamente a violazioni di semplici formalità previste da norme processuali se non espressamente previsto
principio tempus regit actum
Principio secondo cui la disciplina processuale applicabile agli atti è quella vigente al momento del compimento dell'atto; la Corte l'ha invocato per escludere la retroattività della novella sul data retention
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; artt. 627, comma 3, e 628 c.p.p.
Riferimenti alle norme sulla casistica di ricorso per cassazione e sui limiti della decisione di annullamento e del giudice del rinvio; citate nel contesto delle censure di violazione di legge e di motivazione
Massime di principio
- Se i dati di traffico telefonico sono stati acquisiti legalmente prima dell'entrata in vigore di una nuova norma processuale, in mancanza di espressa previsione di retroattività essi restano utilizzabili (principio tempus regit actum).
- Per ottenere l'inutilizzabilità di elementi probatori acquisiti, in sede di cassazione l'eccepente deve spiegare in modo specifico come l'espunzione incida sulla "prova di resistenza"; altrimenti la censura è inammissibile per aspecificità.
- Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per carenza motivazionale il giudice di merito non è obbligato a rinnovare automaticamente tutta l'istruttoria; ha libertà di rivalutare il compendio probatorio entro il perimetro del dictum rescindente.
- Le valutazioni sul contenuto di messaggi, intercettazioni e sulle conclusioni del consulente tecnico sono questioni di fatto e di merito riservate al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
- In materia di prova indiziaria il giudice deve verificare gravità, precisione, concordanza e la coerenza d'insieme degli indizi; il movente può rafforzare il quadro indiziario ma non può supplire a carenze strutturali degli indizi.
- Le decisioni di comparazione tra aggravanti e attenuanti sono sindacabili in sede di legittimità solo se frutto di arbitrio o illogicità; una motivazione congrua della prevalenza impedisce la cassazione per questa ragione.
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