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Sentenza

Sentenza n. 10494/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento a) della comunicazione del G.S.E. del 16 settembre 2021, numero di protocollo GSE/P20210023476, avente ad oggetto “Comunicazione di esito del procedimento ai sensi degli artt. 2 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la rimodulazione della tariffa incentivante ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera b) del d.m. 6 luglio 2012, impianto denominato “CANTARANE”, identificato dal codice IAFR 8557 – TO102940 – Richiesta restituzione incentivi”; b) della comunicazione del G.S.E. del 13 luglio 2021, numero di protocollo GSE/P20210018991, avente ad oggetto “Comunicazione di esito del procedimento ai sensi degli artt. 2 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la rimodulazione della tariffa incentivante ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera b) del d.m. 6 luglio 2012, impianto denominato “CANTARANE”, identificato dal codice IAFR 8557”; c) della comunicazione di avvio del procedimento del 25 marzo 2021, numero di protocollo GSE/P20210009313, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 2 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 di svolgimento dell’attività di controllo relativa all’attribuzione del parametro di decurtazione per entrata in esercizio di cui al d.m. 6 luglio 2012, Art. 30 comma 1b, in riferimento all’impianto denominato “CANTARANE”, identificato dal codice IAFR 8557”; d) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata dal Gestore Servizi Energetici - G.S.E S.p.A. l’8 ottobre 2021: per la condanna, - della ricorrente, in via riconvenzionale, alla restituzione degli incentivi indebitamente percepiti e al pagamento dei relativi interessi e per l’accertamento - in via subordinata, della sussistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 del codice civile e la condanna in via riconvenzionale della ricorrente alla restituzione degli incentivi indebitamente percepiti e al pagamento dei relativi interessi.

Giustizia amministrativa202109185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazioni del GSE di avvio del procedimento e di rimodulazione della tariffa incentivante, con richiesta di restituzione di € 295.069,70/€ 295.069,79 per mancata applicazione della decurtazione tariffaria prevista dal d.m. 6 luglio 2012

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una convenzione per la tariffa incentivante relativa a un impianto di biogas, ha impugnato gli atti con cui il GSE ha applicato una decurtazione del 12% alla tariffa, ritenendo che l'impianto fosse entrato in esercizio il 30 aprile 2013, e ha chiesto la restituzione della differenza già erogata. Ha dedotto: l'illegittima mancata applicazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, assumendo che la rimodulazione retroattiva costituisse esercizio di autotutela o decadenza dagli incentivi; la violazione dei termini temporali per l'autotutela; l'omesso bilanciamento tra interesse pubblico, interessi privati e legittimo affidamento; il difetto di motivazione e di esame delle controdeduzioni, in violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990; il contrasto della disciplina nazionale con il principio unionale di tutela del legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; in via subordinata, l'illegittimità del recupero delle somme già pagate e, comunque, l'applicazione del termine di dodici mesi previsto dalla disciplina sopravvenuta. Il GSE ha sostenuto che la rimodulazione costituisse applicazione vincolata del d.m. 6 luglio 2012 e desse luogo a un indebito oggettivo, non a un provvedimento di autotutela o di decadenza, formulando domanda riconvenzionale di restituzione delle somme.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 30 d.m. 6 luglio 2012 costituisca una rimodulazione tariffaria vincolata e non l'esercizio del potere di decadenza previsto dall'art. 42 d.lgs. 28/2011 né un'autotutela soggetta ai presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990. La richiesta di restituzione della differenza tra tariffa piena e tariffa corretta deriva dall'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; pertanto, il recupero è soggetto alla prescrizione decennale e non ai termini dell'autotutela. Il richiamo all'art. 17 della convenzione conferma l'automatica applicabilità delle modifiche del quadro normativo e consente di qualificare l'intervento come correzione della convenzione conseguente all'attività di controllo. In via subordinata, il Collegio ha affermato che anche qualificando l'intervento come decadenza soggetta all'art. 21-nonies, i presupposti sarebbero stati rispettati: il termine decorrerebbe dall'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. 76/2020, il 17 luglio 2020, e non dalla stipula della convenzione, sicché il provvedimento del 13 luglio 2021 sarebbe tempestivo. Il TAR ha escluso la violazione del legittimo affidamento, rilevando che il recupero di incentivi non spettanti è obbligatorio in un settore caratterizzato da scarsità di risorse e che la mera erogazione non può trasformare il sostegno in un finanziamento a fondo perduto. Ha inoltre ritenuto che il GSE avesse esaminato le controdeduzioni della società e motivato sul carattere necessario e vincolato del recupero. La questione pregiudiziale europea è stata rigettata per difetto di rilevanza, poiché l'infondatezza del ricorso rendeva comunque non decisiva la questione di compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE. La domanda riconvenzionale del GSE è stata dichiarata improcedibile per difetto di interesse, in quanto la pronuncia di rigetto del ricorso già assicurava la stabilità del titolo restitutorio. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 d.m. 6 luglio 2012

    «agli impianti che entrano in esercizio entro il termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle tariffe ... riducendoli del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013»

    La disposizione impone l'applicazione della decurtazione tariffaria prevista per gli impianti rientranti nella disciplina transitoria; la sua applicazione costituisce attività vincolata di rimodulazione della tariffa.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Il potere di decadenza dagli incentivi, dopo le modifiche normative richiamate, è soggetto ai presupposti dell'autotutela; tale potere è distinto dalla rimodulazione tariffaria vincolata applicata nel caso concreto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I limiti temporali e gli ulteriori presupposti dell'annullamento d'ufficio non si applicano alla rimodulazione tariffaria qualificata come correzione vincolata e fonte di indebito oggettivo. In via subordinata, il termine decorrerebbe dall'entrata in vigore della novella normativa e non dalla stipula della convenzione.

  • art. 2033 c.c.

    La differenza tra gli incentivi percepiti sulla base della tariffa piena e quelli spettanti sulla base della tariffa decurtata costituisce indebito oggettivo, con conseguente obbligo restitutorio e applicazione della prescrizione decennale.

  • art. 17 della convenzione incentivante

    «si intendono automaticamente applicate alla presente convenzione eventuali modifiche dovute a successivi mutamenti ed aggiornamenti del quadro normativo di riferimento»

    La clausola consente l'automatica applicazione alla convenzione delle modifiche del quadro normativo e supporta la qualificazione dell'intervento come correzione della tariffa.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020

    Le modifiche all'art. 42 d.lgs. 28/2011 sono state ritenute irretroattive e non aventi natura di interpretazione autentica; il termine rilevante decorre dalla loro entrata in vigore.

  • art. 63, comma 1, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

    La disciplina sopravvenuta sul termine per l'autotutela non è stata applicata assumendo come dies a quo la stipula della convenzione.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato rigettato per difetto di rilevanza, poiché la questione europea non avrebbe inciso sull'esito della controversia.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    Non risultano violati: il GSE aveva preso in considerazione le osservazioni della società e aveva motivato sulla natura necessaria del recupero e sulla sua conformità alla normativa e alla convenzione.

Massime di principio

  • La rimodulazione vincolata di incentivi energetici effettuata per applicare correttamente i parametri tariffari previsti dalla normativa non costituisce esercizio del potere di decadenza né annullamento d'ufficio, e non è pertanto soggetta ai presupposti e ai termini dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Quando somme incentivanti siano state erogate in misura superiore a quella spettante in base alla tariffa corretta, la differenza integra un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; la relativa restituzione è soggetta alla prescrizione decennale e non al termine previsto per l'autotutela amministrativa.
  • La clausola convenzionale che recepisce automaticamente i successivi mutamenti del quadro normativo consente al gestore di correggere la tariffa incentivante in conformità alla disciplina sopravvenuta o correttamente applicabile, senza che ciò integri necessariamente una modifica discrezionale della convenzione.
  • In un settore caratterizzato da risorse pubbliche limitate, il recupero degli incentivi non spettanti è funzionale al corretto funzionamento del regime di sostegno e non può essere escluso per il solo affidamento derivante dall'avvenuta erogazione delle somme.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la questione europea non può incidere sull'esito della controversia, perché la domanda risulta infondata anche indipendentemente dalla soluzione della questione interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAPrimato del diritto UE e disapplicazione

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