Sentenza n. 15995/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per il valore perduto e con interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 11579/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 novembre 2024, notificata ai fini esecutivi il 16 dicembre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, secondo il sistema proprio del beneficio e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all’accredito. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto alla condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che il titolo fosse passato in giudicato, fosse stato notificato nelle forme di legge e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, considerato che l’amministrazione non aveva fornito elementi per dimostrare l’adempimento, ha ritenuto fondata la pretesa esecutiva secondo i principi sull’onere della prova tra creditore e debitore. Il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza; per l’inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, che interverrà, previa richiesta della ricorrente, entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Ha rigettato ogni ulteriore domanda e condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore antistatario. La sentenza dispone inoltre la trasmissione alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La norma è richiamata quale base del giudizio di ottemperanza e della tutela esecutiva accordata.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione presuppone, nel caso esaminato, la notifica nelle forme prescritte e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR afferma la propria competenza a conoscere dell’ottemperanza ai sensi della disposizione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di Pacini Rita, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio;…
La sentenza oggetto di ottemperanza disponeva che al valore perduto della Carta del docente si aggiungessero interessi o rivalutazione dalla data in cui il diritto all’accredito era maturato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, ma deve assicurarne l’esecuzione nei termini stabiliti dal titolo.
- Quando il creditore allega l’inadempimento del giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull’avvenuto adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Per agire in ottemperanza nei confronti dell’amministrazione occorre, nel caso considerato, che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge.
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