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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13032/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. sui saldi attivi e beni fino a euro 165.028,00 nei confronti di Greta Di Leo, legale rappresentante della società "Nuoto A.C.S.I. Pizzo", nell'ambito di indagine per due delitti di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Il ricorso denunciava: 1) omessa e insufficiente motivazione in relazione al periculum in mora (art. 321 c.p.p.); 2) mancata trasmissione al tribunale del riesame di atti posti a base del sequestro, in particolare i verbali con le dichiarazioni dei tesserati (art. 324 c.p.p. richiamando art. 321 c.p.p.); 3) erronea valutazione del fumus commissi delicti e dell'elemento soggettivo, con carenza motivazionale circa la reale natura imprenditoriale dell'attività e senza considerare le allegazioni difensive sulla destinazione dei contributi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Sul profilo procedurale relativo alla mancata trasmissione dei verbali, la Corte ha ritenuto che quegli atti non fossero stati acquisiti o determinanti per la decisione del G.I.P., per cui la loro omessa trasmissione non determina perdita di efficacia della misura. Tuttavia il terzo motivo (mancata prova del fumus commissi delicti) è stato ritenuto fondato: il Tribunale per il riesame non ha fornito una motivazione esaustiva sui concreti indizi a sostegno della qualificazione dell'attività come impresa commerciale, non ha valutato in modo adeguato le censure difensive e non ha verificato la destinazione dei contributi. Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto della sussistenza del fumus commissi delicti; la censura relativa al periculum in mora è stata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo: richiede motivazione sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora; il giudice deve esporre elementi concreti e non limitarsi a una qualificazione astratta del fatto.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata come base per il sequestro preventivo dei proventi e dei beni per reati patrimoniali (utilizzata nel provvedimento impugnato come titolo normativo per la misura).

  • art. 316-ter cod. pen.

    Delitto contestato (indebita percezione di erogazioni pubbliche): la sua integrazione richiede elementi concreti che dimostrino la falsa attestazione della qualifica dell'ente e la destinazione indebita dei contributi.

  • art. 324, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame degli atti su cui si fonda il provvedimento cautelare; la mancata trasmissione determina perdita di efficacia della misura solo se gli atti omessi erano stati determinanti per l'applicazione della misura.

  • art. 309, comma 10 cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato per effetti sistematici: la mancata trasmissione degli atti, secondo la giurisprudenza, può determinare inefficacia della misura se gli atti omessi sono risultati determinanti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Parametro di persuasività richiesto per misure cautelari personali; la Corte ricorda che il fumus per misure reali richiede comunque indizi concreti e persuasivi, sebbene non al livello delle misure personali.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al tribunale del riesame di atti acquisiti al procedimento cautelare determina l'inefficacia della misura solo se quegli atti sono stati effettivamente determinanti per l'adozione della misura; incombe sull'indagato indicare perché quegli atti siano determinanti.
  • Nel sindacato cautelare (especialmente sui sequestri preventivi) il giudice deve motivare la sussistenza di concreti e persuasivi elementi indiziari (fumus commissi delicti); non è sufficiente una mera qualificazione giuridica astratta dei fatti.
  • Il giudice del riesame deve valutare e confutare espressamente gli elementi e le allegazioni difensive che contrastano con gli elementi accusatori; l'omessa considerazione può determinare annullamento e rinvio.
  • Quando la contestazione concerne la qualificazione di un ente (associazione sportiva vs impresa commerciale), occorre un esame concreto della struttura organizzativa, della gestione economica, della destinazione dei contributi e dell'elemento soggettivo (finalità di lucro).
  • La difesa ha il diritto di accedere alle fonti probatorie (verbali, dichiarazioni) e può chiedere la trasmissione degli atti posti a fondamento della misura; la sintesi di parte non sostituisce l'accesso alla fonte quando quella fonte è ritenuta determinante.
  • In presenza di carenze motivazionali sulla consistenza indiziaria o sulla destinazione dei fondi, la Cassazione tende ad annullare con rinvio perché il giudice di merito compia un controllo fattuale non meramente formale.

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