Cassazione Penale, Sentenza n. 26541/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era imputato per ineseguito allontanamento dallo Stato ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998: avrebbe omesso di ottemperare all'ordine di espulsione del Questore di Caltanissetta del 01/10/2013, notificato in pari data, e risultò rintracciato il 12/07/2018. In appello/ricorso in cassazione il difensore ha sostenuto che il decreto del 01/10/2013 non era mai stato notificato e che un successivo provvedimento (decreto emesso il 12/07/2018) era stato dichiarato illegittimo perché il ricorrente aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana, situazione che avrebbe ostato all'espulsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'appello come ricorso in cassazione (sentenza pecuniaria inappellabile ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000). Dalla documentazione è risultato che il decreto di espulsione del 01/10/2013 era stato regolarmente notificato, pertanto l'inottemperanza accertata al momento del rintraccio del 12/07/2018 integra il reato. La sentenza che aveva dichiarato illegittimo un successivo decreto del 12/07/2018 riguardava un atto diverso e si fondava su circostanze (matrimonio del 04/09/2018) sopravvenute rispetto ai fatti contestati; tali circostanze non giustificano la mancata ottemperanza all'ordine originario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice dell'inosservanza dell'ordine di espulsione: la mancata ottemperanza a un ordine di allontanamento regolarmente notificato integra il reato; è reato di natura permanente che perdura fino all'adempimento.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Disciplina le condizioni ostative all'espulsione (es. vincoli familiari) ma tali condizioni devono essere preesistenti all'ordine di espulsione per estinguere la offensività dell'inosservanza; nel caso esaminato la condizione (matrimonio) è sopravvenuta.
art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000
Prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria quando non contengano condanne al risarcimento del danno; legittima la conversione dell'appello in ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio del favor impugnationis: consente, in presenza di questioni di legittimità, di qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione piuttosto che dichiararla inammissibile per difetto di rito.
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente infondato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. 1, n. 40012/2009 e altri precedenti citati)
Conferma il carattere di reato permanente dell'ingiustificato trattenimento dello straniero dopo il termine imposto dall'ordine del Questore; inoltre afferma che la sola convivenza more uxorio non costituisce motivo giustificato per l'inosservanza dell'ordine di espulsione.
Massime di principio
- Se un ordine di espulsione è stato regolarmente notificato, la mancata ottemperanza integra il reato di trattenimento illegittimo salvo che sussista una causa di giustificazione anteriore all'ordine stesso.
- Cause ostative sopravvenute (es. matrimonio successivo) non giustificano penalmente l'inosservanza di un ordine di espulsione già in vigore al momento del fatto.
- La convivenza more uxorio con cittadina italiana, purché non trasformata in stato civile o permesso di soggiorno anteriore all'ordine, non configura di per sé un giustificato motivo per non ottemperare all'espulsione.
- Le sentenze che infliggono solo una pena pecuniaria e non prevedono risarcimenti sono inappellabili e l'impugnazione può essere qualificata come ricorso per cassazione; occorre dunque valutare le censure in chiave di legittimità.
- L'onere di provare l'irregolarità della notifica o l'esistenza di cause giustificative spetta al ricorrente; documenti che provano la regolare notificazione e i rintracci precedenti rafforzano la posizione dell'autorità.
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