Cassazione Penale, Sentenza n. 23139/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione volta a ottenere l'annullamento della sentenza di condanna (reato ex art.73 DPR n.309/1990 per importazione di eroina) per nullità degli atti processuali derivante da una errata dichiarazione di latitanza e relative modalità di notifica. Il ricorrente deduce che non risultano nel fascicolo il verbale di vane ricerche e il decreto dichiarativo della latitanza (art.295 e 296 c.p.p.), che la nomina e le notifiche al difensore d'ufficio sono state irregolari (notifica di estratto contumaciale e decreto di citazione in appello effettuate a difensore diverso da quello ritenuto valido), e che tutto ciò ha determinato l'omessa valida citazione dell'imputato e la nullità degli atti consequenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (con assorbimento del terzo) e ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado nonché il decreto di rinvio a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, ufficio Gip, per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che mancassero nel fascicolo il verbale di vane ricerche e il decreto di latitanza previsti dagli artt.295 e 296 c.p.p., sicché non poteva parlarsi di latitanza ai fini processuali e le notifiche effettuate al difensore d'ufficio non potevano reggere. La Corte ha inoltre osservato che non risultano elementi che attestino la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato o l'instaurazione di un rapporto con il difensore nominato d'ufficio. Sulla questione della prescrizione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui gli atti interruttivi rilevano anche se nulli e ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione della eventuale maturazione della prescrizione secondo il regime tempore ratione applicabile.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73
Norma sostanziale contestata (traffico/importazione di sostanze stupefacenti). La sentenza di merito aveva condannato l'imputato per il delitto previsto da questa norma.
Codice di procedura penale, art.295
Prevede il verbale di vane ricerche; la sua assenza nel fascicolo è stata ritenuta significativa per escludere la legittima dichiarazione di latitanza.
Codice di procedura penale, art.296
Disciplina la dichiarazione di latitanza; la mancanza del relativo decreto ha fatto venir meno i presupposti per considerare l'imputato latitante e per le notifiche al difensore d'ufficio.
Codice di procedura penale, art.165
Consente la notifica degli atti al difensore in determinati casi; qui l'uso di tale modalità a seguito di una dichiarazione di latitanza invalida è stato ritenuto illegittimo in assenza dei presupposti di latitanza.
Codice di procedura penale, art.179, comma 1
Regola l'omessa citazione dell'imputato; la Corte ha qualificato il vizio come omessa citazione rilevante ai sensi di questa norma, con annullamento degli atti successivi.
Codice di procedura penale, art.178, comma 1, lett.a) e lett.c)
Previsioni procedurali a pena di nullità richiamate nel ricorso in relazione alla regolarità delle notifiche e della contumacia; la Corte ne ha valutato l'inosservanza nel complesso degli atti.
Codice di procedura penale, art.170 e art.604, comma 4
Richiamati dal ricorrente in relazione ai vizi del giudizio e alla possibile nullità della sentenza di primo grado; la Corte ha esaminato la fondatezza dell'exceptione procedurale.
Codice penale, art.157 (disciplinante la prescrizione, testo anteriore alle modifiche del 2005)
Norma applicabile ratione temporis per valutare la eventuale maturazione della prescrizione; la Corte ha ricordato che spetta al giudice del rinvio valutare la questione, anche tenendo conto che atti interruttivi possono valere nonostante la loro nullità.
Altre norme procedurali richiamate (artt.165, 293, 429, 484, 548, 601 c.p.p.)
Richiami compendiati dal ricorrente relativi a varie forme di nullità e di regole sulle notifiche e sul contraddittorio; la Corte ha considerato la loro violazione nel contesto dell'erronea dichiarazione di latitanza e delle conseguenti notifiche al difensore.
Massime di principio
- La dichiarazione di latitanza richiede la presenza dei presupposti formali (verbale di vane ricerche e decreto) e la loro omissione può invalidare la dichiarazione stessa e rendere nulle le notifiche effettuate in base ad essa.
- Se la citazione a giudizio è effettuata sulla base di una errata dichiarazione di latitanza, e non risultano elementi che attestino la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato o un rapporto con il difensore nominato d'ufficio, la nullità della vocatio in ius è rilevante e travolge gli atti successivi.
- La Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa quando è dedotto un error in procedendo relativo a nullità che impone valutazioni di fatto (art.606 c.p.p.), consentendo il controllo di legittimità anche su aspetti di fatto.
- Gli atti interruttivi della prescrizione mantengono efficacia anche se affetti da nullità, per il loro valore oggettivo di manifestazione dell'interesse punitivo dello Stato; tuttavia la verifica della prescrizione concreta spetta al giudice del rinvio.
- La rettifica o l'annullamento di sentenze per vizi di notifica o per nullità connesse alla latitanza comporta normalmente la regressione del procedimento all'autorità cui è ascrivibile la nullità (es. Gip) per consentire il corretto svolgimento del contraddittorio.
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