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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23139/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione volta a ottenere l'annullamento della sentenza di condanna (reato ex art.73 DPR n.309/1990 per importazione di eroina) per nullità degli atti processuali derivante da una errata dichiarazione di latitanza e relative modalità di notifica. Il ricorrente deduce che non risultano nel fascicolo il verbale di vane ricerche e il decreto dichiarativo della latitanza (art.295 e 296 c.p.p.), che la nomina e le notifiche al difensore d'ufficio sono state irregolari (notifica di estratto contumaciale e decreto di citazione in appello effettuate a difensore diverso da quello ritenuto valido), e che tutto ciò ha determinato l'omessa valida citazione dell'imputato e la nullità degli atti consequenziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (con assorbimento del terzo) e ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado nonché il decreto di rinvio a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, ufficio Gip, per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che mancassero nel fascicolo il verbale di vane ricerche e il decreto di latitanza previsti dagli artt.295 e 296 c.p.p., sicché non poteva parlarsi di latitanza ai fini processuali e le notifiche effettuate al difensore d'ufficio non potevano reggere. La Corte ha inoltre osservato che non risultano elementi che attestino la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato o l'instaurazione di un rapporto con il difensore nominato d'ufficio. Sulla questione della prescrizione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui gli atti interruttivi rilevano anche se nulli e ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione della eventuale maturazione della prescrizione secondo il regime tempore ratione applicabile.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73

    Norma sostanziale contestata (traffico/importazione di sostanze stupefacenti). La sentenza di merito aveva condannato l'imputato per il delitto previsto da questa norma.

  • Codice di procedura penale, art.295

    Prevede il verbale di vane ricerche; la sua assenza nel fascicolo è stata ritenuta significativa per escludere la legittima dichiarazione di latitanza.

  • Codice di procedura penale, art.296

    Disciplina la dichiarazione di latitanza; la mancanza del relativo decreto ha fatto venir meno i presupposti per considerare l'imputato latitante e per le notifiche al difensore d'ufficio.

  • Codice di procedura penale, art.165

    Consente la notifica degli atti al difensore in determinati casi; qui l'uso di tale modalità a seguito di una dichiarazione di latitanza invalida è stato ritenuto illegittimo in assenza dei presupposti di latitanza.

  • Codice di procedura penale, art.179, comma 1

    Regola l'omessa citazione dell'imputato; la Corte ha qualificato il vizio come omessa citazione rilevante ai sensi di questa norma, con annullamento degli atti successivi.

  • Codice di procedura penale, art.178, comma 1, lett.a) e lett.c)

    Previsioni procedurali a pena di nullità richiamate nel ricorso in relazione alla regolarità delle notifiche e della contumacia; la Corte ne ha valutato l'inosservanza nel complesso degli atti.

  • Codice di procedura penale, art.170 e art.604, comma 4

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai vizi del giudizio e alla possibile nullità della sentenza di primo grado; la Corte ha esaminato la fondatezza dell'exceptione procedurale.

  • Codice penale, art.157 (disciplinante la prescrizione, testo anteriore alle modifiche del 2005)

    Norma applicabile ratione temporis per valutare la eventuale maturazione della prescrizione; la Corte ha ricordato che spetta al giudice del rinvio valutare la questione, anche tenendo conto che atti interruttivi possono valere nonostante la loro nullità.

  • Altre norme procedurali richiamate (artt.165, 293, 429, 484, 548, 601 c.p.p.)

    Richiami compendiati dal ricorrente relativi a varie forme di nullità e di regole sulle notifiche e sul contraddittorio; la Corte ha considerato la loro violazione nel contesto dell'erronea dichiarazione di latitanza e delle conseguenti notifiche al difensore.

Massime di principio

  • La dichiarazione di latitanza richiede la presenza dei presupposti formali (verbale di vane ricerche e decreto) e la loro omissione può invalidare la dichiarazione stessa e rendere nulle le notifiche effettuate in base ad essa.
  • Se la citazione a giudizio è effettuata sulla base di una errata dichiarazione di latitanza, e non risultano elementi che attestino la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato o un rapporto con il difensore nominato d'ufficio, la nullità della vocatio in ius è rilevante e travolge gli atti successivi.
  • La Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa quando è dedotto un error in procedendo relativo a nullità che impone valutazioni di fatto (art.606 c.p.p.), consentendo il controllo di legittimità anche su aspetti di fatto.
  • Gli atti interruttivi della prescrizione mantengono efficacia anche se affetti da nullità, per il loro valore oggettivo di manifestazione dell'interesse punitivo dello Stato; tuttavia la verifica della prescrizione concreta spetta al giudice del rinvio.
  • La rettifica o l'annullamento di sentenze per vizi di notifica o per nullità connesse alla latitanza comporta normalmente la regressione del procedimento all'autorità cui è ascrivibile la nullità (es. Gip) per consentire il corretto svolgimento del contraddittorio.

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