Sentenza del 07/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
ACCERTAMENTO - notificazione - direttamente da parte dell'Ufficio - modalità - norme del servizio postale ordinario - applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2013 e contestazione della regolarità della notifica effettuata dall'Ufficio tramite servizio postale; in via subordinata contestazione del contenuto dell'accertamento (pagamenti "fuori busta").
La decisione
Il tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica eseguita a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890/1982, avendo l'avviso di ricevimento attestato la consegna nel domicilio del ricorrente in data 18.12.2018 con consegna al familiare convivente (moglie). Applicando la giurisprudenza della Cassazione, si sono applicate le norme del servizio postale ordinario con la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità, senza colpa, di prendere cognizione dell'atto (che il ricorrente non ha fornito). Non è stata ravvisata violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente; la sottoscrizione dell'avviso è risultata legittima per delega e importo inferiore a € 25.000. Nel merito l'avviso risultava adeguatamente motivato sulla base di prove che indicavano emolumenti erogati "fuori busta"; le doglianze del ricorrente sono state giudicate generiche e inammissibili. Spese di lite a carico della ricorrente, liquidate in € 200,00.
Norme richiamate
Legge n. 890/1982
Regola la notificazione diretta da parte dell'Ufficio finanziario tramite servizio postale; in tali ipotesi si applicano le norme del servizio postale ordinario e non le formalità previste per la notificazione da ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.
Codice di Procedura Civile
Disciplinando la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario, non si applica alle notificazioni postali dirette dall'Ufficio ex art. 14 L. 890/1982; quindi le relative formalità (relata, annotazioni specifiche) non sono richieste per la notificazione postale dell'Ufficio.
Codice Civile
Presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione: l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest'ultimo; tale presunzione è superabile solo con prova che il destinatario si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Statuto del Contribuente
Fatto salvo il diritto di difesa del contribuente; nel caso di specie non è stata ritenuta violata perché il ricorrente ha esercitato i rimedi e dimostrato conoscenza dell'atto impugnato.
Cass. Sez. 5, Sent. n. 29642/2019
Giurisprudenza di riferimento che chiarisce l'applicabilità delle norme del servizio postale ordinario alle notificazioni eseguite direttamente dall'Ufficio ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982 e conferma la presunzione di conoscenza salvo prova contraria di impossibilità senza colpa.
Massime di principio
- Per le notificazioni eseguite direttamente dall'Ufficio tramite servizio postale (art. 14 L. 890/1982) si applicano le regole del servizio postale ordinario: la consegna al domicilio del destinatario, anche tramite familiare convivente, è normalmente sufficiente.
- Non è necessaria la redazione di una relata di notificazione né annotazioni particolari sull'avviso di ricevimento come nell'ipotesi di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (art. 149 c.p.c.).
- Opera la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. con l'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione; il destinatario può superarla solo provando di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto.
- La tempestiva impugnazione dell'atto costituisce un elemento probatorio dell'avvenuta conoscenza dell'atto medesimo.
- La legittimità della sottoscrizione dell'avviso va valutata rispetto alla delega conferita e ai limiti di competenza (es. importi soggetti a diversa sottoscrizione); se la delega è regolare e l'importo rientra nei limiti, la sottoscrizione è valida.
- Sul merito dell'accertamento, le contestazioni generiche o aspecifiche del contribuente sono inammissibili; l'ufficio deve fornire elementi probatori minimi (es. PVC, documenti) che giustifichino le conclusioni dell'accertamento.
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