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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29099/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Tivoli (12/12/2022) per tentato omicidio plurimo e reati connessi alle armi (fatti del 30/08/2022 a Guidonia Montecelio). Le censure erano due: (1) violazione di legge per non aver trasmesso al riesame la riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da Francesco Pio Varlese (inviato solo il verbale riassuntivo), in violazione degli artt. 309 e 291 c.1 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e valutazione incongrua del compendio indiziario, per non avere il Tribunale del riesame valutato le registrazioni degli interrogatori che, secondo i ricorrenti, avrebbero avuto contenuto favorevole e potuto indebolire le accuse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse specificato in che cosa la fonoregistrazione risultasse oggettivamente favorevole e capace di disarticolare il quadro indiziario alla base della misura; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interrogatorio di garanzia va trasmesso al riesame solo se contiene elementi oggettivamente favorevoli e non la mera reiterazione delle contestazioni. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che, non essendo dimostrata la valenza favorevole delle registrazioni non trasmesse, non sussisteva vizio di motivazione: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente fondato la conferma della custodia su dichiarazioni della persona offesa (Samuel Lanzilao), intercettazioni, perquisizioni e immagini di videosorveglianza che collocavano i ricorrenti nei pressi del luogo del delitto pochi minuti prima della sparatoria. Per tali ragioni è stata confermata la sussistenza delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione, gravità e violenza della condotta, art. 274 c.1 lett. c c.p.p.). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; è stata disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame di atti sopravvenuti a favore dell'indagato; la Corte richiama che l'obbligo sussiste solo per atti con contenuto oggettivamente favorevole, non per meri atti di contestazione

  • art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla documentazione degli atti; richiamata nella censura relativa alla mancata trasmissione della registrazione fonografica

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa: le accuse della persona offesa non sono soggette ai parametri dell'art. 192 c.3 laddove non rilevante

  • art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Consente la custodia cautelare quando sussiste pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto che la gravità e le modalità violente dei fatti e la conflittualità consolidata giustificassero tale esigenza cautelare

  • artt. 110, 4 e 7 legge 14 ottobre 1974 n. 497

    Norme in materia di armi cui si è fatto riferimento tra i capi di imputazione (reati in materia di armi)

  • artt. 56, 110, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

    Norme substantive penali richiamate per i capi di imputazione (tentato omicidio e circostanze/aggravanti previste)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della copia del provvedimento di rigetto, misura eseguita dalla cancelleria

Massime di principio

  • La mera omissione della trasmissione di un atto registrato non determina automaticamente l'annullamento di un provvedimento cautelare: la parte ai fini dell'impugnazione deve indicare esplicitamente quali contenuti favorevoli l'atto avrebbe e in che modo questi incidono sul giudizio cautelare
  • L'interrogatorio di garanzia va considerato 'sopravvenuto e favorevole' ai fini dell'art. 309 c.p.p. solo se contiene elementi oggettivamente tali da escludere o attenuare le esigenze cautelari, e non se si limita a ripetere la contestazione
  • In sede di riesame della misura cautelare il giudice valuta il compendio indiziario nel suo insieme: dichiarazioni delle persone offese, intercettazioni, immagini di videosorveglianza e perquisizioni domiciliari possono, se coerenti, costituire base sufficiente per la conferma della misura
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare per vizio di motivazione o incompletezza probatoria è necessario non solo lamentare l'omissione di atti ma dimostrare concretamente la rilevanza di tali atti a favore dell'imputato
  • La gravità della condotta e l'elevato rischio di reiterazione, specialmente in contesti di conflittualità persistente e consumo/mercato di stupefacenti, rafforzano la legittimità della custodia cautelare

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