Cassazione Penale, Sentenza n. 29099/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Tivoli (12/12/2022) per tentato omicidio plurimo e reati connessi alle armi (fatti del 30/08/2022 a Guidonia Montecelio). Le censure erano due: (1) violazione di legge per non aver trasmesso al riesame la riproduzione fonografica dell'interrogatorio di garanzia reso da Francesco Pio Varlese (inviato solo il verbale riassuntivo), in violazione degli artt. 309 e 291 c.1 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e valutazione incongrua del compendio indiziario, per non avere il Tribunale del riesame valutato le registrazioni degli interrogatori che, secondo i ricorrenti, avrebbero avuto contenuto favorevole e potuto indebolire le accuse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse specificato in che cosa la fonoregistrazione risultasse oggettivamente favorevole e capace di disarticolare il quadro indiziario alla base della misura; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interrogatorio di garanzia va trasmesso al riesame solo se contiene elementi oggettivamente favorevoli e non la mera reiterazione delle contestazioni. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che, non essendo dimostrata la valenza favorevole delle registrazioni non trasmesse, non sussisteva vizio di motivazione: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente fondato la conferma della custodia su dichiarazioni della persona offesa (Samuel Lanzilao), intercettazioni, perquisizioni e immagini di videosorveglianza che collocavano i ricorrenti nei pressi del luogo del delitto pochi minuti prima della sparatoria. Per tali ragioni è stata confermata la sussistenza delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione, gravità e violenza della condotta, art. 274 c.1 lett. c c.p.p.). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; è stata disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame di atti sopravvenuti a favore dell'indagato; la Corte richiama che l'obbligo sussiste solo per atti con contenuto oggettivamente favorevole, non per meri atti di contestazione
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla documentazione degli atti; richiamata nella censura relativa alla mancata trasmissione della registrazione fonografica
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa: le accuse della persona offesa non sono soggette ai parametri dell'art. 192 c.3 laddove non rilevante
art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Consente la custodia cautelare quando sussiste pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto che la gravità e le modalità violente dei fatti e la conflittualità consolidata giustificassero tale esigenza cautelare
artt. 110, 4 e 7 legge 14 ottobre 1974 n. 497
Norme in materia di armi cui si è fatto riferimento tra i capi di imputazione (reati in materia di armi)
artt. 56, 110, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.
Norme substantive penali richiamate per i capi di imputazione (tentato omicidio e circostanze/aggravanti previste)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della copia del provvedimento di rigetto, misura eseguita dalla cancelleria
Massime di principio
- La mera omissione della trasmissione di un atto registrato non determina automaticamente l'annullamento di un provvedimento cautelare: la parte ai fini dell'impugnazione deve indicare esplicitamente quali contenuti favorevoli l'atto avrebbe e in che modo questi incidono sul giudizio cautelare
- L'interrogatorio di garanzia va considerato 'sopravvenuto e favorevole' ai fini dell'art. 309 c.p.p. solo se contiene elementi oggettivamente tali da escludere o attenuare le esigenze cautelari, e non se si limita a ripetere la contestazione
- In sede di riesame della misura cautelare il giudice valuta il compendio indiziario nel suo insieme: dichiarazioni delle persone offese, intercettazioni, immagini di videosorveglianza e perquisizioni domiciliari possono, se coerenti, costituire base sufficiente per la conferma della misura
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare per vizio di motivazione o incompletezza probatoria è necessario non solo lamentare l'omissione di atti ma dimostrare concretamente la rilevanza di tali atti a favore dell'imputato
- La gravità della condotta e l'elevato rischio di reiterazione, specialmente in contesti di conflittualità persistente e consumo/mercato di stupefacenti, rafforzano la legittimità della custodia cautelare
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