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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37424/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR Basilicata che aveva confermato un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica della rendita proposta con procedura DOCFA per un parco eolico. La lite riguardava, in particolare, l’inclusione nella stima catastale della torre di sostegno dell’aerogeneratore, del valore del lotto e della fondazione, nonché di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore. Con il primo motivo la società deduceva violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che la torre, quale componente dell’aerogeneratore e dunque parte di un macchinario funzionale al processo produttivo di energia, dovesse essere esclusa dalla rendita catastale perché rientrante tra gli impianti strumentali al processo produttivo. Contestava inoltre che la torre potesse qualificarsi come "costruzione" solo perché imbullonata o stabilmente ancorata al suolo. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente sulla quantificazione del terreno, delle fondazioni e delle ulteriori voci di costo incluse nel calcolo. Con il terzo, quarto e quinto motivo lamentava violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla sproporzione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, ritenendo che la CTR non avesse compiuto un accertamento in concreto sulla funzione della torre del parco eolico e sulla sua eventuale autonomia rispetto al processo produttivo. Ha invece rigettato il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, reputando sufficiente la motivazione della CTR sulla quantificazione delle altre componenti della rendita mediante rinvio alla relazione di stima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alla questione della torre eolica e per la liquidazione delle spese dell’intero processo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare... è effettuata... tenendo conto del suolo e delle costruzioni... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma va letta nel senso che ciò che rileva non è la consistenza fisica del manufatto o il suo stabile ancoraggio al suolo, ma la sua funzione: sono esclusi dalla stima catastale tutti i beni impiantistici che siano strumentali allo specifico processo produttivo e che non apportino un’utilità autonoma e residua all’immobile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È la base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e vizi motivazionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e domande ritualmente proposte; nel caso concreto la censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva in realtà esaminato le questioni sollevate.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la motivazione; nel caso concreto la motivazione per relationem alla relazione di stima è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere espressa anche mediante rinvio ad atti o documenti richiamati, purché consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la CTR ha assolto tale onere richiamando la relazione di stima allegata all’avviso.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Il raggiungimento dello scopo esclude la nullità dell’atto o della sentenza per vizi formali della motivazione, se la decisione consente di comprendere il ragionamento seguito.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, l’esclusione prevista per macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo dipende dalla loro strumentalità produttiva, non dalla sola stabile incorporazione o dall’ancoraggio al suolo.
  • Un elemento materialmente connesso al suolo o alla costruzione può comunque essere escluso dalla stima catastale se, per la sua funzione, serve esclusivamente al processo produttivo e non conferisce all’immobile un’utilità apprezzabile al di fuori di esso.
  • La qualificazione di un manufatto come "costruzione" ai fini catastali richiede un accertamento in concreto delle sue caratteristiche tipologico-costruttive e della sua autonomia funzionale; non basta un’affermazione astratta sulla solidità o sulla stabilità.
  • La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato, anche per relationem, le questioni dedotte e abbia reso intelligibile la ratio decidendi.
  • La motivazione per relationem è sufficiente nel processo tributario se rinvia a una relazione tecnica che esplicita metodi, criteri ed elementi di calcolo della rendita, consentendo il controllo logico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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