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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5308/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello al difensore di fiducia tempestivamente nominato. L'avviso era stato notificato a un difensore precedente poi revocato; il ricorrente ha prodotto copia degli atti di nomina/ revoca a sostegno della censura. Il motivo rileva la lesione del diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta e l'obbligo di notifica quando la presenza del difensore è obbligatoria

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: verificato il fascicolo, ha accertato l'omessa notifica all'avvocato di fiducia e ha qualificato tale omissione come nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., con richiamo all'art. 6 CEDU. Ha inoltre osservato che, nel caso di procedimento "cartolare" ex art. 23-bis, l'imputato non era assistito neppure da un difensore nominato ex art. 97, comma 4. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia integri una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Conferma la qualificazione della nullità processuale per violazione delle garanzie difensive, richiedendo l'annullamento quando la normativa prevede l'obbligatorietà del difensore

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte nota che la nomina di un difensore d'ufficio o sostituto ai sensi di questa norma non può sanare l'omessa notifica al difensore di fiducia (diritto alla scelta del difensore)

  • art. 23-bis, legge n. 176/2020

    Nel procedimento "cartolare" previsto da questa norma la Corte ha rilevato che l'imputato non risultava neppure assistito dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, accentuando la violazione procedurale

  • art. 6 CEDU, comma terzo, lett. c)

    La Corte ha richiamato il diritto alla difesa di fiducia garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo come parametro interpretativo per la tutela della scelta del difensore

Massime di principio

  • L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, costituisce nullità assoluta e comporta l'annullamento della sentenza impugnata
  • La notifica effettuata a un difensore revocato o non più di fiducia non sanifica la violazione: la sostituzione in udienza non rimette automaticamente in pristino il diritto dell'imputato alla difesa di scelta
  • Anche la presenza di un difensore nominato d'ufficio (art. 97, comma 4) non può rimuovere la nullità derivante dall'omessa notifica al difensore di fiducia, specie se il rito adottato (es. procedimento "cartolare") impedisce l'effettiva assistenza
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare immediatamente la nomina/revoca dei difensori e tempestivamente rilevare la nullità, chiedendo l'annullamento e la rinnovazione del giudizio quando ricorrano i presupposti
  • Il richiamo all'art. 6 CEDU implica che le Corti devono tutelare concretamente la scelta del difensore: eventuali procedure formalmente regolari non possono ledere la garanzia europea del giusto processo

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