Sentenza n. 87/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale N.O. P-FR/L/2022/100228; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HOSHAN ZAKIR il 2\9\2025: del rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato N.O. P-FR/L/Q/2022/100228; e per l’accertamento dell’obbligo di definire con un provvedimento espresso l’istanza proposta dal ricorrente nell’ambito del procedimento e volta ad ottenere la convocazione del ricorrente per la formalizzazione del permesso di soggiorno anche per attesa occupazione; e per l’annullamento di tutti i provvedimenti del procedimento amministrativo e di ogni altro atto o provvedimento comunque inerente o connesso anche se non comunicato, preparatorio, presupposto o consequenziale, anche se non comunicato, in quanto lesivo della posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e subordinato, nonché asserito silenzio dell’amministrazione sull’istanza di convocazione e di rilascio del permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro stagionale, deduceva di non avere trovato il datore di lavoro e di non avere ricevuto risposta all’istanza volta a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con il ricorso introduttivo chiedeva l’annullamento del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 4, d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria in relazione alla disponibilità delle quote d’ingresso, violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancata comunicazione dei motivi ostativi e dell’avvio del procedimento. Con motivi aggiunti chiedeva l’annullamento del rigetto della richiesta di permesso per lavoro subordinato e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza del 10 ottobre 2024. Il ricorrente impugnava inoltre genericamente tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali. Nel corso del giudizio l’amministrazione depositava il provvedimento del 26 agosto 2024 con cui era stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente, per carenza completa della documentazione necessaria, senza che tale provvedimento fosse stato specificamente impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per carenza originaria di interesse ad agire. L’amministrazione aveva adottato il 26 agosto 2024, quindi prima della notificazione e del deposito del ricorso, un provvedimento espresso di revoca del nulla osta all’ingresso del ricorrente. Non sussisteva pertanto, al momento dell’instaurazione del giudizio, alcuna inerzia suscettibile di essere contestata con l’azione avverso il silenzio. Ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 117, comma 5, c.p.a., l’azione contro il silenzio è proponibile soltanto finché perdura l’inadempimento; l’adozione di un provvedimento espresso prima del ricorso determina l’inammissibilità, mentre la sopravvenienza del provvedimento nel corso del giudizio consente la sua impugnazione con motivi aggiunti secondo il rito applicabile. Nel caso concreto, il provvedimento di revoca non era stato impugnato, neppure dopo il suo deposito in giudizio, e aveva consolidato i propri effetti negativi. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorso impugnatorio non individuava specificamente il provvedimento contestato né formulava censure puntuali contro di esso. In via subordinata, il Collegio ha escluso anche l’esistenza di un obbligo di provvedere sull’istanza di permesso per attesa occupazione: l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone la definizione del procedimento avviato dal datore di lavoro e la precedente instaurazione di un rapporto di lavoro regolare, successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore. Non è sufficiente una mera promessa di assunzione o il mancato avvio del rapporto. Poiché nel caso concreto non era mai stato sottoscritto il contratto di soggiorno e il nulla osta era stato revocato, mancavano i presupposti per il permesso per attesa occupazione. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare mediante sentenza in forma semplificata.
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata, ritenuti sussistenti i relativi presupposti.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L’azione avverso il silenzio “può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento”.
L’azione contro il silenzio richiede che l’inerzia amministrativa persista fino alla proposizione e alla decisione del giudizio; un provvedimento espresso anteriore al ricorso esclude l’interesse ad agire.
art. 117, comma 5, c.p.a.
“Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti”.
La sopravvenienza del provvedimento espresso durante il giudizio consente l’impugnazione con motivi aggiunti; se il provvedimento è anteriore al ricorso, l’azione avverso il silenzio è inammissibile.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione presuppone la definizione del procedimento relativo al lavoro subordinato e la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato; non è riconoscibile in presenza della sola mancata instaurazione del rapporto o di una mera promessa di assunzione.
art. 24, comma 4, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento al lavoro stagionale, ma il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile senza accogliere le relative censure.
artt. 7, 10-bis e 21-octies l. 241/1990
Le disposizioni sono state dedotte dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione di avvio e dei motivi ostativi e al difetto di istruttoria; tali censure non sono state esaminate nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è ammissibile soltanto se, al momento della proposizione del ricorso, perdura l’inerzia dell’amministrazione sull’istanza dell’interessato; l’adozione di un provvedimento espresso prima dell’instaurazione del giudizio determina la carenza di interesse e l’inammissibilità dell’azione.
- Quando un provvedimento espresso sopravviene nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio, esso può essere impugnato con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.; se invece il provvedimento era già stato adottato prima del ricorso, il ricorrente non può ottenere una pronuncia sull’inerzia, ma deve impugnare tempestivamente e specificamente l’atto espresso.
- La generica impugnazione di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, senza individuazione dell’atto lesivo e senza specifiche censure, non soddisfa l’onere di delimitazione dell’oggetto del giudizio e non consente l’esame nel merito della domanda di annullamento.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita o cessazione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato; non è sufficiente il mancato avvio del rapporto fondato su una mera promessa di assunzione o su un nulla osta successivamente revocato.
- Il nulla osta al lavoro subordinato o stagionale, rilasciato in relazione a uno specifico datore di lavoro, è funzionalmente collegato all’instaurazione e all’effettivo svolgimento dello specifico rapporto lavorativo; in mancanza di tale rapporto, il nulla osta può risultare privo di efficacia e non fonda autonomamente il diritto al permesso per attesa occupazione.
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