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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 24531 - Corte di Cassazione

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - Giudicato esterno - Utilizzabilità nel processo tributario - Configurabilità - Rilevabilità in sede di legittimità - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, contestando principalmente la validità della notifica dell'atto di appello effettuata presso il precedente difensore, la nomina del nuovo difensore e la presunta tardività o inesistenza della notifica. Hanno inoltre dedotto l'efficacia nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione del professionista accusato di emissione di fatture false e di una precedente sentenza tributaria favorevole relativa all'IVA dello stesso anno d'imposta, invocando il giudicato esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notifica dell'appello presso il precedente domicilio fosse eventualmente nulla, ma non inesistente, e che la costituzione dell'appellato avesse sanato la nullità. Ha escluso l'efficacia vincolante extrapenale della sentenza penale, poiché l'Amministrazione finanziaria non era costituita parte civile e il processo tributario prevede limitazioni alla prova. La sentenza penale poteva comunque essere valutata soltanto come elemento probatorio, insieme agli altri elementi. L'eccezione di giudicato esterno relativa alla precedente sentenza tributaria è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione, benché il giudicato si fosse formato prima dei giudizi di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, artt. 156 e 160

    La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, anche mediante la costituzione della parte destinataria.

    La notifica effettuata presso un domicilio non più attuale, ma comunque collegato al destinatario e ricevuta da un soggetto qualificato, integra una nullità e non un'inesistenza; la costituzione in giudizio sana il vizio.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Disciplina il termine lungo per proporre impugnazione. Nel caso esaminato, la notifica dell'appello era stata eseguita entro il termine, sebbene con modalità ritenute nulle e successivamente sanate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 3

    La revoca del difensore e la nomina di un nuovo difensore nel processo tributario devono essere effettuate nelle forme previste e risultare dal fascicolo processuale; una mera comunicazione alla controparte non è sufficiente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    Il divieto di giuramento e prova testimoniale nel processo tributario costituisce una limitazione probatoria rilevante ai fini dell'efficacia extrapenale del giudicato penale.

  • Codice di procedura penale, art. 654

    La sentenza penale irrevocabile può avere efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi solo a determinate condizioni soggettive e oggettive. In assenza di tali condizioni, non vincola il giudice tributario.

  • Codice civile, art. 2727

    Le presunzioni possono concorrere alla prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate, purché valutate insieme agli ulteriori elementi istruttori.

  • D.L. n. 429 del 1982, art. 12, comma 1

    La disposizione è stata richiamata in relazione ai possibili effetti della sentenza penale nel processo tributario, ma la Corte ha applicato i limiti derivanti dall'art. 654 cod. proc. pen. e dalla disciplina probatoria tributaria.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere fatto valere anche nel processo tributario e può estendere i propri effetti a periodi d'imposta diversi quando riguarda un elemento comune e decisivo, ma deve essere dedotto tempestivamente nei giudizi di merito.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione è ammissibile soltanto se il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione; se era già esistente, la sua mancata allegazione tempestiva può renderla inammissibile.
  • Una notificazione eseguita presso il precedente domicilio del difensore è normalmente nulla, non inesistente, se vi è stata una concreta attività di consegna e permane un collegamento con il destinatario; la costituzione in giudizio può sanare il vizio.
  • La sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario, soprattutto quando l'Amministrazione finanziaria non ha partecipato al processo penale come parte civile e il processo tributario presenta limiti probatori.
  • Anche quando non produce giudicato, una sentenza penale irrevocabile può essere utilizzata come elemento di prova, da valutare insieme alle presunzioni e agli altri dati disponibili.
  • Nel processo tributario la nomina o sostituzione del difensore deve essere formalizzata secondo le modalità previste dalla legge e depositata nel fascicolo; una comunicazione informale alla controparte può non produrre effetti processuali.

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