Cassazione Penale, Sentenza n. 21903/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello (che confermava la condanna del Tribunale) con due motivi principali: (1) violazione di legge per essere stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile nel giudizio di rinvio, nonostante il giudizio fosse limitato alla sola questione dell'applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva (quindi la parte civile non avrebbe avuto interesse a tale statuizione e non titolo alle spese); (2) violazione di legge e carenza di motivazione nel diniego della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello non si era uniformata al principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente (che aveva censurato valutazioni fondate esclusivamente sui precedenti penali) e che la richiesta di pena sostitutiva può essere valutata anche in assenza di procura speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la statuizione che condannava l'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, rilevando che la parte civile, poiché il giudizio di rinvio riguardava solo l'applicabilità della pena sostitutiva e non poteva subire un pregiudizio dall'accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, non aveva titolo alla rifusione delle spese. Ha invece rigettato il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse uniformata al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e avesse motivato, con valutazione sinergica degli indici previsti dall'art. 133 c.p. e dei criteri di cui all'art. 58 legge n. 689/1981 (anche alla luce del d.lgs. n. 150/2022), che la pena pecuniaria sostitutiva era inidonea a garantire la prevenzione della recidiva e l'adempimento delle prescrizioni, a causa della lunga e ripetuta condotta delittuosa del ricorrente, del suo inserimento in associazione per frodi assicurative, delle violazioni di misure e delle evasioni; quindi il diniego della sostituzione è stato confermato. Sentenza annulla la parte relativa alle spese a favore della parte civile e rigetta il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma del reato contestato (frode assicurativa): la condanna per tale fattispecie è stata confermata e costituisce il presupposto materiale del giudizio; la determinazione della pena in concreto è rilevante per la valutazione dell'accesso a sanzioni sostitutive.
art. 20-bis cod. pen.
Prevede le sanzioni sostitutive della pena detentiva: la questione principale del giudizio di rinvio era l'applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva prevista da questa norma.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Individua condizioni ostative all'applicazione delle pene sostitutive (inidoneità della sostituzione a prevenire il pericolo di ulteriori reati; fondati motivi che le prescrizioni non saranno adempiute). La Corte d'appello ha motivato il diniego della sostituzione sulla base di tali condizioni, valutando indici previsti dall'art. 133 c.p.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata in combinato disposto con l'art. 133 c.p. per affermare che le condizioni soggettive ostative previste non comprendono automaticamente i precedenti penali, i quali non possono da soli escludere la sostituzione.
art. 133 cod. pen.
Criteri direttivi per la determinazione della pena (personalità, gravità, antecedenti, ecc.): la Corte d'appello ha valutato sinergicamente tali indici per formare una prognosi negativa sulla possibilità di rieducazione e di non recidiva, giustificando il rifiuto della pena sostitutiva.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la mancata qualificazione del fatto come di particolare tenuità è stata presa in considerazione dalla Corte d'appello e non è stata ritenuta idonea a favorire la sostituzione.
art. 568 cod. proc. pen.
Stabilisce l'interesse ad impugnare quale condizione dell'impugnazione: la Corte ha richiamato il principio che la parte civile deve avere un interesse concreto rispetto al punto impugnato per poter ottenere la rifusione delle spese.
art. 627 cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di uniformità del giudice del rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione: la Corte ha spiegato che il giudice di rinvio non può ripetere il vizio censurato ma può pervenire a una decisione analoga attraverso diversa e adeguata motivazione; nel caso specifico la Corte d'appello è stata ritenuta conforme.
art. 597 cod. proc. pen.
Riferito alla nozione di "punti" della decisione che possono essere oggetto di giudicato progressivo; la Corte ha richiamato la limitazione dell'oggetto del giudizio per effetto del giudicato progressivo.
d.lgs. n. 150 del 2022
Riforma richiamata per la finalità rieducativa e per il ruolo delle prescrizioni nelle sanzioni sostitutive: ha orientato la Corte d'appello a privilegiare misure che contribuiscano alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva.
Massime di principio
- La parte civile non ha titolo automatico alla rifusione delle spese processuali quando il giudizio di rinvio riguarda esclusivamente questioni relative al trattamento sanzionatorio (es. applicabilità di pena sostitutiva) e da un eventuale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non può derivarle pregiudizio concreto.
- Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione, ma può pervenire alla medesima conclusione attraverso una diversa e adeguata motivazione purché non ripeta il vizio censurato; pertanto un nuovo diniego della misura alternativa è ammissibile se fondato su argomentazione sufficiente e non contraddittoria rispetto al principio enunciato.
- I precedenti penali, da soli, non costituiscono automaticamente motivo esclusivo per escludere le pene sostitutive: devono essere valutati insieme ad altri indici (art. 133 c.p.) e nel quadro delle condizioni ostative previste dall'art. 58 legge n. 689/1981.
- La valutazione della idoneità rieducativa e della prognosi di recidiva è complessiva e prospettica: fattori quali durata e ripetizione della condotta, retta di vita fondata sui proventi del reato, violazioni di misure e inadempimenti prescrittivi possono legittimamente impedire l'applicazione di sanzioni sostitutive.
- La mancanza di procura speciale non impedisce per principio la valutazione favorevole della pena pecuniaria sostitutiva (la giurisprudenza ha ritenuto irrilevante l'assenza di espresso consenso con procura speciale ai fini della sostituzione).
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