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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36554/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (sezione del riesame) del 30/01/2025 che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 07/01/2025 applicativa degli arresti domiciliari a carico di Anselmo Poerio. Le imputazioni riguardavano, tra l'altro, associazione a delinquere (art.416 c.p.), reati in materia di corruzione, truffa e falso (artt. 476 comma 2, 479 c.p.) e, specificamente al capo 38, corruzione (art.319 c.p.). Il Procuratore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: 1) carenza della gravità indiziaria per il capo 38, sostenendo che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato il sinallagma tra atti contrari al dovere d'ufficio e utilità ricevuta (inserimento in scritti scientifici e incarichi di docenza) e non avrebbe applicato correttamente i criteri della prova indiziaria; 2) erronea esclusione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di inquinamento probatorio, nonostante conversazioni intercettate e tentativi di inquinamento posti in essere dai partecipi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: la prima censura (gravità indiziaria e sinallagma) è stata ritenuta manifestamente infondata perché le doglianze costituivano una mera richiesta di rivalutazione di elementi di fatto che è preclusa alla Corte di legittimità; l'ordinanza del riesame aveva fornito motivazione logica circa l'assenza di elementi probatori che dimostrassero il concreto collegamento tra utilità ricevuta e atti dell'indagato. La seconda censura (esigenze cautelari) è stata ritenuta priva di specificità e priva di interesse perché il Tribunale aveva altresì rilevato la nullità dell'ordinanza cautelare per omissione dell'interrogatorio preventivo; inoltre il Tribunale aveva dato due ragioni autonome a sostegno della decisione (esclusione del pericolo di reiterazione per il pensionamento e mancato riscontro della conversazione intercettata), sicché la critica ad una sola ratio risultava insufficiente. Pertanto viene confermata l'ordinanza del riesame che aveva annullato la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    reato di associazione a delinquere richiamato come capo di imputazione; la valutazione della partecipazione è rimessa al giudice di merito e non è stata riesaminata dalla Cassazione

  • art. 476, comma secondo, cod. pen.

    richiamato tra i capi per reati connessi alla falsificazione nelle procedure; impiego quali profili di accusa nell'ordinanza impugnata

  • art. 479 cod. pen.

    richiamato come capo di imputazione per falsità; la valutazione dei relativi indizi è di merito

  • art. 319 cod. pen.

    reato di corruzione; la Corte ha ribadito il principio del sinallagma ossia la necessità di dimostrare il collegamento causale tra utilità e atto pubblico per fondare l'accusa

  • art. 192 cod. proc. pen.

    norma richiamata nella critica processuale relativa all'onere probatorio e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse idonea e non viziosa

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. U n. 6402/1997 e altre citate)

    Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Sez.6, n.2749 del 03/10/2023; Sez.6, n.39008 del 06/05/2016; Sez.6, n.5017 del 07/11/2011; Sez.6, n.24439 del 25/03/2010; Sez.3, n.2754 del 06/12/2017

    richiamati principi secondo cui: la Cassazione non può riesaminare il merito probatorio; per la corruzione, non è sufficiente la mera dazione di utilità ma serve prova del nesso causale; è inammissibile impugnare solo una delle rationes decidendi autonome senza censurare le altre

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sedi per una rivalutazione degli elementi di fatto o per chiedere una diversa lettura di frammenti di prova: i ricorsi che si limitano a sollecitare una diversa valutazione del merito sono inammissibili o manifestamente infondati
  • Per il reato di corruzione (art.319 c.p.) è necessario provare il sinallagma tra utilità e atto pubblico: la mera attribuzione di benefit non basta se non è dimostrato il collegamento causale concreto (incontri, accordi, alterazione delle procedure, attestazioni reciproche)
  • La prova indiziaria richiede indizi gravi, precisi e concordanti ed una valutazione complessiva; censure che frammentano o richiedono una diversa sintesi degli indizi difficilmente prevalgono in sede di legittimità
  • Nelle contestazioni cautelari, l'interesse a impugnare può essere pregiudicato quando il giudice di merito abbia dato più rationes decidendi autonome: il ricorrente deve censurare tutte le ragioni decisive, altrimenti la censura è priva di specificità
  • L'omissione dell'interrogatorio preventivo può determinare la nullità dell'ordinanza cautelare e incidere sull'utilità di impugnare la decisione di riesame; va valutata attentamente nelle impugnazioni delle misure coercitive
  • Per sostenere il pericolo di inquinamento probatorio occorrono elementi concreti che dimostrino la possibilità e la capacità dell'indagato di influire su testi o documenti (tentativi documentati, comunicazioni coerenti, posizione significativa rispetto alle persone da escutere)

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