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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 448/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 1571/2023), pubblicata in data 15.07.2024, notificata il 18.07.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.972,81.

Giustizia amministrativa202503128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente pari a € 1.972,81, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 18 luglio 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di € 1.972,81 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la conformità del titolo all'originale, la rituale notificazione al domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato validamente notificato e che, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Accertata l'inerzia ministeriale, ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudicato, comprese quelle dovute a titolo di interessi legali, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli a sua volta 60 giorni per l'esecuzione. Ha escluso la richiesta relativa alle spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, non essendo la ricorrente legittimata a domandarne l'ottemperanza. Ha posto a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, rilevando la serialità dell'inerzia ministeriale e i possibili effetti erariali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile utilizzata per l'ottemperanza può essere attestata conforme all'originale; la disciplina è richiamata nella verifica della regolarità del titolo notificato.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina della spedizione e attestazione del titolo esecutivo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, secondo la ricostruzione richiamata dal TAR.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato regolarmente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato civile non adempiuto e di un'inottemperanza non contestata, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato, comprendendo anche gli interessi legali maturati sulle somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando l'incarico sia connesso ai compiti istituzionali.
  • La parte beneficiaria del giudicato non è legittimata a chiedere l'ottemperanza relativamente alle spese processuali liquidate direttamente in favore dei propri difensori antistatari.
  • L'inerzia seriale di un'Amministrazione nell'esecuzione di giudicati, con conseguente maturazione di interessi, penalità e ulteriori spese a carico dell'Erario, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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