Ordinanza n. 556/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 7324 del 2025, emessa sul ricorso r.g. n. 13377/2025 proposto per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento protocollo numero: U-054486/2025 del 27/10/2025 inviato via pec al ricorrente da Formez PA, con cui è stata comunicata l’assegnazione d’ufficio dello stesso all’Unione dei Comuni Mussomeli e Valle dei Sicani; - del provvedimento di assegnazione delle amministrazioni del 22.10.2025 e della relativa graduatoria, pubblicata nell’area personale dell’apposita sezione del sito “inPA” di ogni candidato che ha effettuato la scelta della sede (atto non conosciuto nel suo contenuto, né rinvenibile e/o “scaricabile” dal sito dal ricorrente), relativamente ai soggetti posizionatisi dal n. 144 in poi; - del bando del “Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud - B2 SIC”, dell’8.10.2024 nella parte in cui non indica in maniera specifica e oggettiva dove sarebbe stato pubblicato l’avviso per la scelta delle sedi da parte dei vincitori; - di ogni altro atto relativo alla procedura di scelta della sede, ancorchè non conosciuto e/o pubblicato nel sito “inPA”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione d’ufficio a una sede presso l’Unione dei Comuni Mussomeli e Valle dei Sicani, nonché atti relativi alla scelta e all’assegnazione delle sedi nella procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato l’assegnazione d’ufficio della sede comunicata da Formez PA, il provvedimento di assegnazione delle amministrazioni e la relativa graduatoria, limitatamente ai candidati collocati dal numero 144 in poi, nonché il bando di concorso nella parte in cui non avrebbe indicato in modo specifico e oggettivo il luogo di pubblicazione dell’avviso per la scelta delle sedi e ogni ulteriore atto della procedura. In primo grado aveva chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare; l’interessato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. Il testo dell’ordinanza d’appello non riporta ulteriori specifici motivi dedotti contro la decisione cautelare di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare per l’assenza di allegazione del periculum in mora: l’appellante era stato assegnato a una delle sedi disponibili e non aveva rappresentato un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede l’allegazione e la dimostrazione di un periculum in mora concreto, consistente in un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato.
- Quando il ricorrente sia stato assegnato a una delle sedi disponibili, la mera contestazione dell’assegnazione d’ufficio non dimostra di per sé l’esistenza di un pregiudizio cautelare grave e irreparabile, se tale pregiudizio non viene specificamente allegato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →