Sentenza del 07/07/2020 n. 14042 - Corte di Cassazione
Tributi locali - ICI - Impianto eolico - Modalità di calcolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a un impianto eolico composto da 20 aerogeneratori: la società contestava la classificazione catastale (sosteneva appartenenza alla categoria E anziché D/1), la determinazione della base imponibile (riteneva dovesse applicarsi la rendita catastale e non il valore contabile risultante dalle scritture), la legittimità delle sanzioni per omessa dichiarazione e chiedeva la sospensione del giudizio in pendenza dei procedimenti catastali.
La decisione
I giudici hanno respinto il ricorso in tutti i gradi. La Corte di cassazione ha confermato che i parchi eolici costituiscono centrali elettriche e vanno accatastati nella categoria D/1 (opificio), computando le pale eoliche nella determinazione della rendita. Per l'annualità 2010, non essendo stata attribuita rendita catastale prima del periodo contestato, la base imponibile è stata determinata secondo il criterio contabile previsto per i fabbricati D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art.5, co.3 d.lgs.504/1992). Il Comune poteva procedere all'accertamento anche senza preventiva richiesta di classamento all'Agenzia del Territorio. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono state ritenute legittime: non sussisteva una obiettiva incertezza normativa giustificativa dell'esimente. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE respinta. Ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 5, co. 3
Per i fabbricati classificabili in categoria D, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, in assenza di rendita catastale la base imponibile è determinata sulle scritture contabili (valore contabile); la rendita attribuita successivamente non ha efficacia retroattiva.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 7, co. 1
Elenca le esenzioni ICI per immobili di enti pubblici destinati esclusivamente a compiti istituzionali; le imprese che forniscono energia non rientrano in tale esenzione.
d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (recepisce direttiva 2009/28/CE)
Il regime di promozione delle rinnovabili non contiene regole specifiche sull'accatastamento né prevede esenzioni ICI per gli impianti eolici; non impone trattamento fiscale diverso degli impianti ai fini catastali.
d.lgs. 387/2003 / direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE
Richiamate dalla ricorrente ma la Corte considera che le direttive e il quadro di incentivo non incidono sul criterio di classificazione catastale né impongono esenzioni.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 8 e 39
art. 8; art. 39, co. 1-bis
Norme sul procedimento e sulla sospensione del processo; la richiesta di sospensione per pregiudizialità catastale non è fondata quando la rendita non è stata attribuita per il periodo contestato e non può essere applicata retroattivamente.
DM 2 gennaio 1998, n. 28 - art. 2
Definisce criteri per individuare unità immobiliari urbane; un impianto eolico ancorato al suolo e con autonomia funzionale e reddituale rientra nel catasto fabbricati e va dichiarato.
Circolare Agenzia del Territorio n. 14 (22/11/2007) e n. 6/2012
Chiariscono l'obbligo di dichiarazione catastale degli impianti e i criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita delle unità speciali e particolari.
Legge 11 dicembre 2001 n. 409 / norma richiamata sulla disciplina procedurale
Richiami procedurali citati nel testo giurisprudenziale per questioni di rito e termini; non modificano il principio sostanziale trattato.
Massime di principio
- I parchi eolici sono considerati centrali elettriche e, ai fini catastali, rientrano nella categoria D/1 (opifici); le pale eoliche sono componenti strutturali da computare nella rendita.
- Se per il periodo d'imposta contestato non è stata attribuita rendita catastale, per i fabbricati D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile ICI si determina sul valore contabile risultante dalle scritture (art.5, co.3 d.lgs.504/1992); la rendita attribuita successivamente non si applica retroattivamente.
- Il Comune può procedere ad accertamenti ICI per immobili non dichiarati anche senza una preventiva richiesta di classamento all'Agenzia del Territorio quando non sia stata presentata alcuna dichiarazione; la procedura di accertamento è legittima.
- Le sanzioni per omessa dichiarazione possono essere applicate se l'omissione è frutto di scelta evasiva e non sussistono oggettive condizioni di incertezza normativa; l'onere di provare l'incertezza spetta al contribuente.
- Il quadro normativo di promozione delle energie rinnovabili non impone, di per sé, un trattamento catastale o fiscale favorevole: norme comunitarie sul sostegno non incidono sull'accatastamento o sull'esenzione ICI se non espressamente previsto.
- In casi analoghi, è utile chiedere tempestivamente l'attribuzione della rendita catastale se si vuole che questa produca effetti per periodi successivi; in assenza di tale richiesta il criterio contabile resta applicabile.
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