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Sentenza

Sentenza del 07/07/2020 n. 14042 - Corte di Cassazione

Tributi locali - ICI - Impianto eolico - Modalità di calcolo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a un impianto eolico composto da 20 aerogeneratori: la società contestava la classificazione catastale (sosteneva appartenenza alla categoria E anziché D/1), la determinazione della base imponibile (riteneva dovesse applicarsi la rendita catastale e non il valore contabile risultante dalle scritture), la legittimità delle sanzioni per omessa dichiarazione e chiedeva la sospensione del giudizio in pendenza dei procedimenti catastali.

La decisione

I giudici hanno respinto il ricorso in tutti i gradi. La Corte di cassazione ha confermato che i parchi eolici costituiscono centrali elettriche e vanno accatastati nella categoria D/1 (opificio), computando le pale eoliche nella determinazione della rendita. Per l'annualità 2010, non essendo stata attribuita rendita catastale prima del periodo contestato, la base imponibile è stata determinata secondo il criterio contabile previsto per i fabbricati D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art.5, co.3 d.lgs.504/1992). Il Comune poteva procedere all'accertamento anche senza preventiva richiesta di classamento all'Agenzia del Territorio. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono state ritenute legittime: non sussisteva una obiettiva incertezza normativa giustificativa dell'esimente. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE respinta. Ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 5, co. 3

    Per i fabbricati classificabili in categoria D, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, in assenza di rendita catastale la base imponibile è determinata sulle scritture contabili (valore contabile); la rendita attribuita successivamente non ha efficacia retroattiva.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 7, co. 1

    Elenca le esenzioni ICI per immobili di enti pubblici destinati esclusivamente a compiti istituzionali; le imprese che forniscono energia non rientrano in tale esenzione.

  • d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (recepisce direttiva 2009/28/CE)

    Il regime di promozione delle rinnovabili non contiene regole specifiche sull'accatastamento né prevede esenzioni ICI per gli impianti eolici; non impone trattamento fiscale diverso degli impianti ai fini catastali.

  • d.lgs. 387/2003 / direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE

    Richiamate dalla ricorrente ma la Corte considera che le direttive e il quadro di incentivo non incidono sul criterio di classificazione catastale né impongono esenzioni.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 8 e 39

    art. 8; art. 39, co. 1-bis

    Norme sul procedimento e sulla sospensione del processo; la richiesta di sospensione per pregiudizialità catastale non è fondata quando la rendita non è stata attribuita per il periodo contestato e non può essere applicata retroattivamente.

  • DM 2 gennaio 1998, n. 28 - art. 2

    Definisce criteri per individuare unità immobiliari urbane; un impianto eolico ancorato al suolo e con autonomia funzionale e reddituale rientra nel catasto fabbricati e va dichiarato.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 14 (22/11/2007) e n. 6/2012

    Chiariscono l'obbligo di dichiarazione catastale degli impianti e i criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita delle unità speciali e particolari.

  • Legge 11 dicembre 2001 n. 409 / norma richiamata sulla disciplina procedurale

    Richiami procedurali citati nel testo giurisprudenziale per questioni di rito e termini; non modificano il principio sostanziale trattato.

Massime di principio

  • I parchi eolici sono considerati centrali elettriche e, ai fini catastali, rientrano nella categoria D/1 (opifici); le pale eoliche sono componenti strutturali da computare nella rendita.
  • Se per il periodo d'imposta contestato non è stata attribuita rendita catastale, per i fabbricati D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile ICI si determina sul valore contabile risultante dalle scritture (art.5, co.3 d.lgs.504/1992); la rendita attribuita successivamente non si applica retroattivamente.
  • Il Comune può procedere ad accertamenti ICI per immobili non dichiarati anche senza una preventiva richiesta di classamento all'Agenzia del Territorio quando non sia stata presentata alcuna dichiarazione; la procedura di accertamento è legittima.
  • Le sanzioni per omessa dichiarazione possono essere applicate se l'omissione è frutto di scelta evasiva e non sussistono oggettive condizioni di incertezza normativa; l'onere di provare l'incertezza spetta al contribuente.
  • Il quadro normativo di promozione delle energie rinnovabili non impone, di per sé, un trattamento catastale o fiscale favorevole: norme comunitarie sul sostegno non incidono sull'accatastamento o sull'esenzione ICI se non espressamente previsto.
  • In casi analoghi, è utile chiedere tempestivamente l'attribuzione della rendita catastale se si vuole che questa produca effetti per periodi successivi; in assenza di tale richiesta il criterio contabile resta applicabile.

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