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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte iscritte a ruolo a seguito di tre avvisi di accertamento. Il contribuente sosteneva che la cartella fosse illegittima perché gli avvisi presupposti non gli sarebbero stati validamente notificati: erano stati notificati al precedente domicilio fiscale, nonostante il cambio di residenza. In appello la CTR aveva ritenuto valida la notificazione, osservando che, trattandosi di impresa individuale, il mutamento dell’indirizzo fiscale rilevava solo dopo la comunicazione prevista dalla disciplina tributaria e che tale adempimento non era stato provato. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione al fatto che, per le persone fisiche, il cambio di residenza produce effetti ex lege dopo il decorso del termine di legge e non richiede una specifica comunicazione all’ufficio; con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 140 e ss. c.p.c. e vizio motivazionale per non avere la CTR verificato la regolarità del procedimento notificatorio degli avvisi presupposti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando le spese dei gradi di merito in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1, lett. c); comma 3

    Per la persona fisica imprenditore la notificazione dell’avviso di accertamento va eseguita nel domicilio fiscale della persona fisica; le variazioni dell’indirizzo della persona fisica producono effetti ai fini delle notificazioni ex lege dopo il decorso del termine previsto, senza specifico onere di comunicazione all’ufficio.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune risultante dall’anagrafe; il coordinamento con l’art. 60 comporta l’efficacia automatica della variazione anagrafica dopo il termine dilatorio.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità del procedimento notificatorio, ma il motivo è stato assorbito dall’accoglimento della censura principale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge in tema di notificazione degli atti tributari.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio motivazionale relativo alla mancata verifica della regolarità della notificazione degli avvisi presupposti.

Massime di principio

  • Nel caso di impresa individuale, la pretesa tributaria è rivolta alla persona fisica dell’imprenditore, sicché la notificazione degli avvisi di accertamento deve essere effettuata nel domicilio fiscale della persona fisica e non presso un soggetto distinto dall’imprenditore, inesistente sul piano soggettivo.
  • Per le persone fisiche, la variazione della residenza o del domicilio fiscale rileva ai fini delle notificazioni per effetto diretto della legge, decorso il termine dilatorio previsto, senza che sussista un autonomo onere di comunicazione all’amministrazione finanziaria, salvo diversa disciplina espressa.
  • La mancata notificazione di un atto presupposto della sequenza procedimentale tributaria determina la nullità dell’atto consequenziale, poiché il corretto esercizio del diritto di difesa richiede la rituale conoscenza di tutti gli atti prodromici.
  • Quando l’errore sulla notificazione dell’atto presupposto è decisivo e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, accogliendo direttamente il ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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