Parere n. 21/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l'immigrazione, la Questura di -OMISSIS- – Ufficio per l'immigrazione, il Ministero dell'interno, per l’annullamento del provvedimento dello “Sportelo Unico per l’immigrazione di -OMISSIS-” datato 24 gennaio /2022 di rigetto dell'istanza -OMISSIS- di emersione da lavoro irregolare, presentata telematicamente dal signor -OMISSIS-, datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione prende atto dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e dell’accoglimento dell’istanza di emersione. Poiché la ricorrente ha ottenuto il bene della vita perseguito, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. L’istanza cautelare è assorbita.
Impugnazione del rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in favore della ricorrente.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 24 gennaio 2022 con cui lo Sportello unico per l’immigrazione ha rigettato l’istanza di emersione da lavoro irregolare, deducendo la violazione dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell’interno ha riferito che, a seguito di una nuova istruttoria, la Prefettura ha annullato in autotutela il precedente rigetto con decreto del 20 novembre 2023, ritenendo integrati i requisiti previsti dall’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 e accertando la concreta instaurazione del rapporto di lavoro subordinato domestico.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L’annullamento in autotutela del rigetto e il successivo accoglimento dell’istanza di emersione hanno attribuito alla ricorrente il bene della vita richiesto. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è assorbita dalla definizione del ricorso mediante declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
La norma è indicata quale disciplina dei requisiti per l’emersione del rapporto di lavoro irregolare; l’Amministrazione, dopo nuova istruttoria, ha ritenuto tali requisiti integrati.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è invocata dalla ricorrente quale parametro di legittimità del provvedimento originario di rigetto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La norma è richiamata come fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un ricorso straordinario, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e accoglie la pretesa sostanziale del ricorrente, attribuendogli il bene della vita perseguito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- L’accertamento della cessazione della materia del contendere assorbe la domanda cautelare proposta con il ricorso straordinario.
- L’annullamento in autotutela del diniego, adottato all’esito di una nuova istruttoria, può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del privato.
Rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una lavoratrice straniera contro il provvedimento del 24 gennaio 2022 con cui lo Sportello unico per l’immigrazione aveva rigettato l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata telematicamente dal datore di lavoro in suo favore.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020;
- la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
Nel ricorso era stata formulata anche un’istanza cautelare.
Sopravvenienze nel corso del procedimento
Il Ministero dell’interno ha riferito che, dopo una nuova istruttoria, la Prefettura ha annullato in autotutela il precedente rigetto con decreto del 20 novembre 2023. L’Amministrazione ha ritenuto integrati i requisiti previsti dall’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, accertando che il rapporto di lavoro subordinato domestico era stato concretamente instaurato.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha preso atto dell’annullamento in autotutela del diniego e dell’accoglimento dell’istanza di emersione. Poiché la ricorrente ha così ottenuto il bene della vita perseguito, non permane un interesse attuale alla decisione sui motivi originariamente dedotti.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Tutela dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti private.
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