Sentenza del 07/06/2018 n. 1139 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Notifica dell'intero procedimento di primo grado in modalità cartacea - Notifica dell'appello a mezzo PEC - Inammissibilità - Sussiste - Necessità che gli atti processuali rispettino le particolari specifiche tecniche previste dall'art. 6, comma 1, del d.m. del M.E.F. 04.08.2015 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto appello notificandolo alla controparte tramite PEC, sebbene il giudizio di primo grado fosse stato interamente svolto in modalità cartacea. La resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che non fosse possibile convertire unilateralmente il procedimento da cartaceo a telematico nella fase d'impugnazione e che la notifica dovesse avvenire secondo le modalità cartacee previste per il processo non telematico. La CTR ha inoltre rilevato autonomamente ulteriori irregolarità: l'atto trasmesso via PEC non rispettava le specifiche tecniche richieste per gli atti informatici, poiché non era in formato PDF/A, costituiva una copia per immagine di un documento analogico e non recava firma elettronica qualificata o firma digitale.
La decisione
La CTR ha dichiarato inesistente la notificazione dell'appello e, conseguentemente, inammissibile l'impugnazione. Ha ritenuto che il mancato rispetto delle modalità di notificazione previste dall'art. 16 del D.Lgs. 546/1992 impedisse di notificare tramite PEC un appello relativo a un procedimento di primo grado cartaceo. Anche qualora la notificazione fosse stata considerata valida, l'appello sarebbe stato comunque inammissibile per il mancato rispetto delle specifiche tecniche e per l'assenza di firma digitale o firma elettronica qualificata. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le modalità di notificazione degli atti del processo tributario devono essere rispettate in relazione al tipo di procedimento concretamente seguito. Nel caso esaminato, la notifica telematica dell'appello è stata ritenuta inesistente perché il giudizio di primo grado si era svolto interamente in forma cartacea.
Art. 3, comma 3, e art. 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2015
Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono rispettare specifici requisiti, tra cui il formato PDF/A e la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Gli atti processuali informatici devono rispettare le specifiche tecniche previste dalla normativa. Non è sufficiente inviare tramite PEC una scansione di un atto cartaceo: l'atto deve essere generato nel formato richiesto e munito di firma digitale o firma elettronica qualificata.
Art. 16, comma 4, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La disposizione è stata richiamata per escludere la possibilità di modificare unilateralmente la modalità processuale da cartacea a telematica nel passaggio dal primo grado all'appello, in assenza del pieno adeguamento al processo tributario telematico.
Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario
L'utilizzo degli strumenti telematici nel processo tributario è ammesso solo nel rispetto delle modalità e delle specifiche tecniche stabilite dalla disciplina regolamentare applicabile.
Massime di principio
- Quando il giudizio di primo grado si è svolto interamente in modalità cartacea, non è prudente notificare l'appello tramite PEC senza verificare che il procedimento sia validamente assoggettato al processo telematico e che la controparte abbia un domicilio digitale processualmente utilizzabile.
- Il passaggio dalla modalità cartacea a quella telematica non può essere effettuato unilateralmente dalla parte appellante; occorre rispettare la disciplina vigente, le eventuali regole di alternatività tra modalità cartacea e telematica e le disposizioni applicabili al territorio e al periodo di riferimento.
- La trasmissione via PEC non rende automaticamente valido un atto processuale: l'atto informatico deve rispettare formato, modalità di redazione e requisiti di sottoscrizione prescritti dalla normativa tecnica.
- Una scansione di un documento cartaceo può essere inidonea quando la normativa richiede un documento informatico nativo, in formato PDF/A e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
- Prima di notificare un'impugnazione occorre verificare congiuntamente la modalità processuale del primo grado, il domicilio valido del destinatario, il mezzo di notificazione ammesso e la conformità tecnica dell'atto; il mancato rispetto di uno di tali elementi può determinare l'inesistenza della notifica e l'inammissibilità dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 giu 2018Sentenza del 07/06/2018 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 giu 2018Sentenza del 07/06/2018 n. 189 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 giu 2018Sentenza del 07/06/2018 n. 193 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 giu 2018Sentenza del 07/06/2018 n. 290 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 7 giu 2018Sentenza del 07/06/2018 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 7 giu 2018Sentenza del 07/06/2018 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →