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Sentenza

Sentenza n. 1712/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali, emessi nel 2021 e nel 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alle forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, per la parte di rispettiva pertinenza, dei prospetti di liquidazione del TFS e l'accertamento del diritto alla riliquidazione con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dall'art. 21 della l. 232/1990, oltre a interessi e rivalutazione. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione di tali disposizioni, difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell'art. 36 Cost., sostenendo che il beneficio spetta anche a chi cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti e, per uno dei ricorrenti, la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dal servizio (30 dicembre 2018); ha inoltre contestato l'interpretazione estensiva della disciplina, prospettandone l'incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 81 Cost. Tutti i ricorrenti erano cessati dal servizio a domanda avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi.

La decisione

Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia concernente il trattamento di fine servizio di personale in regime di diritto pubblico e non di una controversia pensionistica devoluta alla Corte dei conti. Ha accolto il ricorso. Ha escluso la decadenza: il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale e incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sul diritto al beneficio. Ha respinto l'eccezione di prescrizione relativa al ricorrente cessato dal servizio il 30 dicembre 2018, poiché il termine quinquennale decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; nel caso concreto il mandato della prima rata del TFS era stato emesso il 9 marzo 2021 e il ricorso era stato notificato prima del decorso di cinque anni. Ha ritenuto infondata la contestazione di incostituzionalità e, sulla base della documentazione, accertato che ciascun ricorrente aveva almeno 55 anni e 35 anni di servizio utile alla cessazione. Ha quindi accertato il diritto all'applicazione dei sei scatti e alla determinazione della differenza residua tra il TFS pagato e quello dovuto, con interessi legali. Ha escluso il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

    La controversia sul trattamento di fine servizio del personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Sulla scorta della documentazione allegata al ricorso risulta che alla data di cessazione dal servizio di ciascun ricorrente erano sussistenti i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall’art 6-bis D.L. n. 387/1987, in quanto ciascun ricorrente è stato collocato a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio utile e dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.

    I sei scatti stipendiali ai fini del TFS spettano anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non costituisce una decadenza dal beneficio.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. 1032/1973

    Tuttavia, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza sopra indicata il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale va individuato nella data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.

    Per il diritto alla buonuscita, la prescrizione quinquennale decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, il cui pagamento rateale integra riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).

    Per le forze di polizia a ordinamento militare, il codice dell'ordinamento militare conferma la persistente applicazione dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.

    Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è consentito il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS se, al momento della cessazione, ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno previsto per la domanda non è decadenziale, ma rileva per la decorrenza del collocamento a riposo.
  • La prescrizione quinquennale del diritto alle differenze di buonuscita decorre dalla data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale rileva quale riconoscimento del debito ai fini interruttivi.
  • Le controversie sul trattamento di fine servizio del personale in regime di diritto pubblico, in quanto relative al rapporto di lavoro e non al rapporto pensionistico, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non si cumulano interessi e rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimento

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