Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica utilizzata nello stabilimento della società nel periodo dicembre 2009-ottobre 2011. Dopo un precedente giudizio di giurisdizione definito dalle Sezioni Unite, la CTR aveva accolto l’appello della società ritenendola legittimata a chiedere il rimborso perché soggetto che aveva indebitamente sopportato il costo dell’imposta. L’Agenzia ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulle accise e sull’addizionale provinciale, sostenendo che il consumatore finale non fosse legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione; con il secondo ha contestato, in sostanza, la legittimità della disciplina dell’addizionale alla luce del diritto unionale. La società ha resistito eccependo anche profili di ammissibilità del ricorso e chiedendo il rinvio in attesa di questioni pendenti davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto non accoglibile l’istanza di rinvio, ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio per la particolare complessità della questione e per il consolidarsi successivo dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 29 novembre 1988, n. 511
L’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica è dovuta, come l’accisa, dal fornitore al momento della fornitura al consumatore finale.
L. 27 gennaio 1989, n. 20
conversione del d.l. 29 novembre 1988, n. 511
Norma di conversione della disciplina dell’addizionale provinciale richiamata ai fini dell’applicazione ratione temporis.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamato dall’Agenzia quale corpus normativo delle accise e dei relativi rimedi restitutori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento della denuncia di violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalle parti.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale evocata ma ritenuta irrilevante nel giudizio.
art. 1, § 2, direttiva 2008/118/CE
Norma unionale richiamata per il profilo di compatibilità della disciplina interna sulle accise; la Corte ne ha escluso la rilevanza diretta ai fini della legittimazione al rimborso del consumatore finale.
art. 3 direttiva 82/12/CEE
Norma unionale evocata nel secondo motivo per contestare la disciplina delle addizionali, ma il motivo è stato assorbito.
direttiva 2008/118/CE
Non consente al consumatore finale di disapplicare nei rapporti con il fornitore la norma interna in assenza di efficacia orizzontale; può rilevare solo nei limiti del principio di effettività e dell’azione verso lo Stato per danni da mancato recepimento.
direttiva 82/12/CEE
Richiamata quale parametro unionale sulla disciplina delle imposte armonizzate, ma non decisiva ai fini della legittimazione al rimborso.
Massime di principio
- In materia di addizionali sulle accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo dell’imposta, e quindi il solo legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria, è il fornitore che effettua la cessione al consumatore finale.
- Il consumatore finale che abbia sopportato economicamente l’onere dell’imposta deve, in via ordinaria, agire contro il fornitore con l’azione di ripetizione dell’indebito; l’azione diretta contro l’Erario è eccezionale.
- L’azione diretta del consumatore verso l’Amministrazione finanziaria è ammissibile solo se il consumatore dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà concreta di ottenere il rimborso dal fornitore, circostanza che va riferita alla situazione del fornitore e non alla sola contrarietà della norma interna al diritto unionale.
- La mera invocazione dell’assenza di efficacia orizzontale delle direttive UE non basta a fondare la legittimazione straordinaria del consumatore al rimborso nei confronti dell’Amministrazione.
- La parte che lamenti la non conformità del diritto interno al diritto dell’Unione può, in alternativa, prospettare una domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per mancato adeguamento dell’ordinamento interno.
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