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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14728/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna (reato richiamato agli artt. 73, comma 5, e 80 comma 1 lett. A) per mancato deposito, da parte del difensore, della procura speciale a impugnare rilasciata dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio, come previsto dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. La difesa denunciava la presunta illegittimità costituzionale di tale norma (art. 3 e art. 24 Cost.), sostenendo che essa discrimina e preclude il diritto di difesa di soggetti che per condizioni personali o sociali risultano irreperibili nonostante la volontà espressa di impugnare, come nel caso in cui l'imputato aveva conferito procura speciale al difensore in sede di convalida ma poi non era stato rintracciabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale, ancorata all'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. (entrato in vigore il 30/12/2022) che impone, a pena di inammissibilità, il deposito del mandato speciale rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato assente. La Corte ha escluso la fondatezza della censura di incostituzionalità, richiamando precedenti che hanno già disposto che la norma non è manifestamente irragionevole e non lede il diritto di difesa, regolando invece le modalità dell'impugnazione effettuata dal difensore. Per tale motivo l'assenza della procura speciale e della domiciliazione ha reso inammissibile non solo l'appello ma anche il presente ricorso per cassazione; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare, in via equitativa, euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (non essendo ravvisata colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.

    norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022

    Impone, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, che con l'atto d'impugnazione del difensore sia depositato, a pena d'inammissibilità, il mandato speciale rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; la Corte lo considera una scelta regolamentare non manifestamente irragionevole volta a evitare impugnazioni non frutto di una decisione personale e ponderata dell'imputato

  • art. 3 Cost.

    Norma costituzionale sulla parità e divieto di discriminazioni; la censura invocava un trattamento discriminatorio di soggetti 'irreperibili', ma la Corte ha ritenuto infondata tale eccezione rispetto alla normativa procedurale sopra richiamata

  • art. 24 Cost., comma 2

    Tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la norma procedurale non leda il diritto di difesa ma ne regolamenti le modalità esercitative dell'impugnazione da parte del difensore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese del procedimento di cassazione; qui applicato per onere delle spese derivanti dall'inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'onere pecuniario a carico del ricorrente e alla valutazione della colpa; la Corte ha ritenuto che non sussisteva responsabilità grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato giudicato in sua assenza, l'atto d'impugnazione del difensore deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dal mandato speciale rilasciato dopo la pronuncia della sentenza che contenga la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; l'assenza di tale requisito può determinare l'inammissibilità sia dell'appello sia del successivo ricorso per cassazione
  • La disciplina introdotta dall'art. 581 comma 1 quater non è considerata manifestamente incostituzionale: essa regola le modalità tecniche dell'impugnazione difensiva per evitare impugnazioni non frutto di una scelta ponderata dell'imputato e non incide sul diritto sostanziale di impugnare
  • In presenza di difficoltà a reperire l'imputato (es. mancanza di contatti, irreperibilità), il difensore dovrebbe adottare misure preventive per ottenere tempestivamente la procura speciale e l'elezione di domicilio (anche valutando soluzioni alternative procedurali previste dalla legge come richieste di proroga, istanze per restituzione in termine o documentazione che provi l'impossibilità oggettiva di reperimento)
  • L'omesso adempimento formale da parte del difensore può avere conseguenze gravi e vincolanti (condanna alle spese, pagamento alla Cassa delle ammende); chiave è dimostrare l'assenza di colpa grave se si chiede attenuazione dell'onere pecuniario
  • Le questioni di legittimità costituzionale contro norme processuali recenti vengono esaminate con attenzione e, se la norma regola modalità procedurali ragionevoli e prevede correttivi, la censura è spesso ritenuta infondata

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