Cassazione Penale, Sentenza n. 1555/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza di appello del 26/11/2019: i ricorrenti contestavano, a seconda delle posizioni, la mancanza o l'insufficienza delle prove (intercettazioni, travisamento delle trascrizioni, identificazioni vocali), la qualificazione giuridica dei fatti (tentativo vs fatto consumato; reato di lieve entità), la rilevanza del singolo episodio ai fini dell'appartenenza all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, la configurabilità di aggravanti (transnazionalità ex l. 146/2006, ingente quantità ex art. 80 DPR 309/1990, agevolazione mafiosa ex art. 7 d.l. 152/1991 oggi art. 416-bis/1), errori nella determinazione delle pene (reformatio in peius, calcolo continuazione, applicazione minima edittale post-sentenze costituzionali), vizi nella confisca per sproporzione e questioni procedurali (effetti della rinuncia ai motivi o del patteggiamento in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibili i ricorsi di molti imputati (tra cui Baldo, Bufalini, Antonino e Gregorio Cannizzaro, Cutrì, Fogliaro, Mandica, Mesiano, Messina, Salvatore Pititto, Petullà, Serrao, Stagno, Verman); 2) rigettato come infondati i ricorsi di Buonvicino, Chanboura, Domenico e Giuseppe Iannello, Polito, Ruggiero e Ventrici; 3) accolto integralmente il ricorso di Capano (annullamento con rinvio della sentenza rispetto al capo E, per essere la motivazione insufficiente sul profilo soggettivo - dolo/consapevolezza) e pronunciato annullamenti parziali per altri ricorrenti; 4) parzialmente accolto alcuni ricorsi (Arcuri, Fiarè, Lentini, Paladino e Giuseppe Pititto) limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" (art. 416-bis/1) perché la motivazione della Corte territoriale risultava insufficiente su quel punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello per nuovo esame; 5) accolto inoltre la censura di Giuseppe Pititto anche con riferimento alla confisca di specifici terreni e disposto la restituzione di quei beni. In sintesi: la maggior parte dei ricorsi è stata respinta o dichiarata inammissibile; su alcuni profili (principalmente l'aggravante mafiosa e talune statuizioni sulla confisca) la Cassazione ha disposto annullamenti parziali con rinvio per approfondimento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sulle fattispecie di traffico di stupefacenti: i giudici hanno ritenuto provati, per vari imputati, atti idonei a integrare importazioni/tentativi di ingenti quantità; la giurisprudenza consente di fondare condanne anche su "droga parlata" se il complesso probatorio è coerente
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha accertato l'esistenza di un sodalizio articolato; la partecipazione può essere provata anche da limitati reati-fine se dimostrano ruolo stabile e conoscenza dell'organizzazione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Aggravante per 'ingente quantità': applicata quando le risultanze (quantitativi, investimenti, importi) fanno ritenere superata la soglia di gravità; può essere rilevata anche sulla base di indici indiretti coerenti
decreto legge n. 152/1991 (conv. legge n. 203/1991), art. 7 (oggi art. 416-bis/1 c.p.)
Aggravante "agevolazione mafiosa": la Corte ricorda che richiede la consapevolezza dell'agente di agevolare l'attività di una compagine mafiosa; l'elemento soggettivo non si desume da cautele comunicative generiche: serve accertamento motivato e concreto dei legami/consapevolezza
legge n. 146/2006, art. 4
Aggravante per reato transnazionale: si applica quando un gruppo criminale organizzato attivo in più Stati ha dato un contributo alla commissione del reato; richiede distinzione tra gruppo estero e associazione nazionale (non immedesimazione)
cod. pen., art. 112 comma 1 n. 1
Circostanza aggravante per il numero di concorrenti (più di cinque): è di natura oggettiva e si comunica ai concorrenti; la Cassazione ne ha tenuto conto in vari capi
norme sulla confisca per sproporzione (richiami a art. 12-sexies legge n. 203/1991 e principi costituzionali e giurisprudenza)
La Corte ha richiamato il principio della 'ragionevolezza temporale': la confisca per sproporzione richiede congrua motivazione, prova della sproporzione tra patrimoni e redditi e valutazione temporale plausibile dell'acquisto; se l'acquisto è anteriore e documentato, la confisca può essere esclusa
Massime di principio
- Per contestare un "reato associativo" è spesso insufficiente la prova di un singolo episodio a meno che quel fatto non dimostri ruoli e condotte tipiche di adesione stabile (comandi, organizzazione, finanziamento); occorre ricostruire relazione temporale e partecipativa.
- L'aggravante 'agevolazione mafiosa' richiede prova della consapevolezza dell'imputato di favorire una compagine mafiosa: non bastano genericità ("cautele", linguaggio criptico); serve motivazione puntuale sui legami e sul fine agevolativo.
- L'aggravante 'transnazionalità' (legge 146/2006) presuppone l'apporto di un gruppo organizzato operante in più Stati distinto dall'associazione nazionale: occorrono elementi che dimostrino il contributo estero e la loro autonomia organizzativa.
- Le 'droga parlata' (intercettazioni) possono fondare una condanna se il complesso probatorio è coerente e corroborato: la Corte valuta la spontaneità, la convergenza degli indizi e riscontri oggettivi (movimenti, consegne, flussi finanziari).
- In tema di confisca per sproporzione, la difesa deve documentare la legittima provenienza (tracce bancarie, atti formali, tempi di acquisto). Il giudice controlla anche la 'ragionevolezza temporale' tra acquisizione del bene e commissione del reato.
- La scelta del rito (concordato in appello o rinuncia ai motivi) limita fortemente le questioni che possono essere elevate in Cassazione: molte censure diventano inammissibili se erano state rinunciate in appello.
- Sul piano sanzionatorio: attenzione al calcolo degli aumenti per continuazione, all'applicazione delle attenuanti/ aggravanti in bilanciamento e alle pronunce costituzionali intervenute che possono modificare il minimo edittale; va sempre controllata la correttezza formale del calcolo della pena.
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