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Ordinanza

Ordinanza n. 700/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del 30 marzo 2026 98/2026/R/com adottata in pari data da ARERA, recante “Aggiornamento, dal 1° aprile 2026, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG. Modifiche al TIPPI, alla RTDG e alla deliberazione dell'Autorità 386/2023/R/rif” per cui sussiste il foro necessario del TAR Lombardia ai sensi dell’art. 14, comma 2, c.p.a., nella formulazione risultante a seguito dell’Avviso di correzione di errori materiali del 2 aprile 2026, e avverso ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non cognito; e per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale sollevare, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendole rilevanti ai fini della decisione del giudizio principale e non manifestamente infondate, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2026, n. 49, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 2, 23, 41, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, sotto i cinque sub-profili illustrati al paragrafo 2 del presente ricorso, e per l'effetto sospendere il presente giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale, e nell'ipotesi di accoglimento della questione, annullare la Deliberazione ARERA 30 marzo 2026, n. 98/2026/R/com, nella parte impugnata, per illegittimità derivata conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma primaria di cui costituisce attuazione; in via subordinata disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulle questioni di compatibilità dell'art. 3 del D.L. 21/2026 con l'art. 4, parr. 2 e 3, e con l'art. 6 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018; con gli artt. 107 e 108 del TFUE; e con il Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022; e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, formulando i quesiti pregiudiziali nei termini illustrati al paragrafo 3 del presente ricorso ovvero in quelli che l'Ill.mo Tribunale riterrà più idonei e, all'esito della pronuncia della Corte di Giustizia, nell'ipotesi di accertata incompatibilità dell'art. 3 D.L. 21/2026 con il diritto dell'Unione europea direttamente efficace, disapplicare la norma interna e, per l'effetto, annullare la Deliberazione ARERA 30 marzo 2026, n. 98/2026/R/com, nella parte impugnata, per illegittimità derivata; in ulteriore subordine, annullare la Deliberazione ARERA 30 marzo 2026, n. 98/2026/R/com, nella parte impugnata, per illegittimità propria, sotto i profili di eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca, disparità di trattamento e sviamento, nonché per violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità ex art. 97 Cost. e degli artt. 1 e ss. della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo quanto illustrato al paragrafo 4 del presente ricorso; in ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna pro quota, al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, dichiaratosene anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, di articolare ulteriori deduzioni, eccezioni e produzioni documentali nel corso del giudizio, e di formulare ogni altra domanda ritenuta opportuna, anche all'esito dell'eventuale costituzione delle parti resistenti e/o di sopravvenienze normative, regolamentari o giurisprudenziali.

Giustizia amministrativa202602032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA del 30 marzo 2026 n. 98/2026/R/com, relativa all'aggiornamento delle componenti tariffarie del settore elettrico e gas e all'attuazione dell'art. 3 del d.l. n. 21/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di regolazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In via principale ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 3 del d.l. n. 21/2026, convertito dalla l. n. 49/2026, deducendo violazione degli artt. 3 e 53 Cost., anche in relazione agli artt. 2, 23, 41, 97 e 117, primo comma, Cost. In via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità della norma con la direttiva (UE) 2018/2001, con gli artt. 107 e 108 TFUE e con il regolamento (UE) 2022/1854. In ulteriore subordine ha dedotto l'illegittimità propria della deliberazione per eccesso di potere, irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca, disparità di trattamento e sviamento, nonché violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità e degli artt. 1 e seguenti della l. n. 481/1995. Il TAR ha ritenuto necessario rinviare al merito gli approfondimenti sulla giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. La valutazione sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo è stata rinviata alla fase di merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto, all'esito della sommaria delibazione cautelare, che la domanda non fosse assistita dal necessario requisito, poiché non risultava che la sovrattassa prevista dall'art. 3 del d.l. n. 21/2026 producesse per la ricorrente un danno grave e irreparabile. Non è stata quindi adottata alcuna sospensione della deliberazione ARERA. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, c.p.a.

    Individuato come fondamento del foro necessario del TAR Lombardia.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Indicato dalla ricorrente quale base processuale per la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale.

  • art. 267 TFUE

    Indicato dalla ricorrente quale base del richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sull'istanza cautelare.

  • art. 3 d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla l. 8 aprile 2026, n. 49

    Norma primaria che prevede la sovrattassa contestata e della quale la ricorrente ha dedotto l'illegittimità costituzionale e l'incompatibilità con il diritto dell'Unione.

  • l. 14 novembre 1995, n. 481, artt. 1 e ss.

    Invocata dalla ricorrente in relazione ai principi e alle regole di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al buon andamento e alla proporzionalità dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza del periculum in mora, consistente nella prospettiva di un danno grave e irreparabile; il mero effetto economico di una sovrattassa, se non dimostrato come concretamente grave e irreversibile, non è sufficiente.
  • Quando la questione relativa alla giurisdizione amministrativa richiede approfondimenti incompatibili con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può rinviarne l'esame alla fase di merito senza definirla nell'ordinanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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