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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34772/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/12/2022 con due motivi principali: (1) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U. e degli artt. 416 e 431 c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria e l'impossibilità di visionare i reperti sequestrati (una coppetta in terracotta incollata e n.18 monete romane) e per il mancato nuovo esame di testi richiesto dalla difesa; (2) violazione dell'art. 187 c.p.p., mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione (art. 495, comma 2 c.p.p.), poiché la consulenza e le dichiarazioni del perito del P.M. si riferivano a materiali sequestrati ad altri soggetti e non ai reperti contestati al ricorrente, con conseguente travisamento della prova e mancata considerazione delle prove di carattere probatorio e documentale fornite dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul secondo motivo e infondato/generico il primo. In particolare: il primo motivo è stato valutato generico perché la difesa non ha allegato prova concreta dell'impossibilità di accesso ai reperti e la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che le riproduzioni fotografiche potessero supplire all'esibizione materiale; il secondo motivo è stato ritenuto fondato in quanto la consulenza del perito del P.M. e il relativo verbale si riferivano a sequestri diversi da quelli in capo al ricorrente, con conseguente travisamento della prova e carenza di elementi alternativi che dimostrassero la natura archeologica dei reperti in possesso dell'imputato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. La Cassazione ha inoltre precisato che il reato non è ancora estinto per prescrizione, avendo computato i periodi di sospensione (rinvio per legittimo impedimento e sospensioni COVID-19).

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto la censura generica per mancanza di allegazioni specifiche sull'impossibilità di accesso ai reperti

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Invocata per la tutela del giusto processo; la valutazione della Corte ha seguito i criteri di sufficienza e concretezza delle allegazioni difensive

  • Codice di procedura penale, art. 416

    Richiamato nella censura relativa alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha rilevato che l'insufficienza di specifiche allegazioni rendeva il motivo generico

  • Codice di procedura penale, art. 431

    La Corte ha richiamato la possibilità che i corpi del reato siano custoditi altrove quando la natura o la delicatezza della res lo impongano e che la difesa possa visionarli tramite l'Ufficio corpi di reato; perciò la mancata allegazione dell'impossibilità d'accesso ha reso generica la censura

  • Codice di procedura penale, art. 187

    Invocato dalla difesa per contestare l'uso e la portata della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha dato rilievo al fatto che la consulenza del P.M. riguardava materiali diversi e quindi non poteva essere automaticamente riferita ai reperti dell'imputato

  • Codice di procedura penale, art. 495, comma 2

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il travisamento della fonte probatoria (consulenza riferita ad altri sequestri) integrasse motivo fondato

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    Norma richiamata per il procedimento trattato con contraddittorio scritto; la causa è stata trattata conformemente alle disposizioni emergenziali citate

  • D.L. 198/2022, art. 8

    Richiamata assieme al citato D.L. 137/2020 per la disciplina del contraddittorio scritto nel procedimento

Massime di principio

  • La mera affermazione della mancata possibilità di visionare corpi di reato è insufficiente: la difesa deve allegare concretamente e documentare l'impossibilità di accesso per evitare che la censura sia dichiarata generica.
  • Le riproduzioni fotografiche possono supplire all'esibizione materiale degli oggetti se risultano fedeli e chiaramente rappresentative; tuttavia la difesa deve allegarle al ricorso per renderle efficaci.
  • Se una consulenza tecnica si riferisce a materiali diversi da quelli contestati all'imputato, il loro utilizzo a carico di quest'ultimo integra travisamento della prova e può determinare annullamento e rinvio.
  • La Corte deve verificare la corrispondenza tra le fonti probatorie (verbali di sequestro, verbali di consulenza e fotografie); divergenze rilevanti che incidono sulla qualificazione dei beni giustificano la rinnovazione dell'istruttoria o il rinvio.
  • Nei calcoli di prescrizione occorre tener conto dei periodi di sospensione (es. legittimo impedimento dell'imputato, sospensioni per emergenze sanitarie); tali sospensioni possono impedire che il reato sia dichiarato estinto.
  • In sede di cassazione le censure di fatto o probatorie devono essere presentate con precisione e con allegati idonei; la genericità o la mancata documentazione espone la censura a rigetto.

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