Sentenza del 22/06/2022 n. 2974 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Imposta di registro - Sentenza non definitiva ed impugnata - Versamento dell'imposta - Obbligo - Permane - Sentenza di cessazione della materia del contendere - Rimborso - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'imposta di registro è dovuta ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 quando sia stata emessa una sentenza che definisce la controversia, anche se non definitiva ed impugnata. Tuttavia resta la possibilità per il contribuente di ottenere il rimborso nei casi previsti dalla legge, in particolare se in sede di secondo grado intervenga una sentenza di cessazione della materia del contendere.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, essendo la sentenza non definitiva e impugnata, non dovesse sorgere l'obbligo immediato di versamento dell'imposta di registro; la resistente invece eccepiva che la sentenza, pur non definitiva, aveva comunque definito la controversia e quindi comportava l'obbligo tributario, salvo le ipotesi di rimborso previste dalla legge.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 37
L'art. 37 è interpretato nel senso che la definizione della controversia da parte di una sentenza fa sorgere l'obbligo dell'imposta di registro anche se la pronuncia non è definitiva; l'eventuale tutela del contribuente avviene attraverso il rimborso nei casi specificamente previsti (es. sentenza di cessazione della materia del contendere in grado di appello).
Massime di principio
- Una sentenza che definisce la controversia comporta l'obbligo di versamento dell'imposta di registro anche se è impugnata e non definitiva.
- Il pagamento non è escluso dalla mera presenza di un gravame: l'impugnazione non sospende automaticamente l'obbligo tributario derivante dalla decisione di merito.
- Il contribuente può chiedere e ottenere il rimborso dell'imposta solo nelle ipotesi previste dalla legge, ad esempio quando in grado d'appello intervenga sentenza di cessazione della materia del contendere.
- In pratica conviene valutare il rischio: spesso è preferibile versare per evitare sanzioni/interessi e successivamente richiedere il rimborso se la situazione cambia in appello.
- È importante distinguere tra annullamento definitivo dell'obbligo e semplice impugnazione: il diritto al rimborso richiede una pronuncia favorevole che elimini l'obbligo secondo le fattispecie previste dalla normativa.
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