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Sentenza

Sentenza del 23/09/2019 n. 8090 - Comm. Trib. Prov. Catania

Redditi soggetti a tassazione separata - Provvedimento di iscrizione a ruolo nullo in mancanza di notifica preventivo avviso bonario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata comunicazione preventiva dell'esito dell'attività di liquidazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo. Il contribuente ottiene quindi l'annullamento della pretesa fondata sul ruolo, poiché l'avviso bonario costituisce un adempimento obbligatorio e non meramente facoltativo per l'Amministrazione finanziaria nei casi di redditi soggetti a tassazione separata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità dell'iscrizione a ruolo effettuata a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, in relazione a redditi soggetti a tassazione separata. Il contribuente ha contestato l'omessa comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione, prevista dall'art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004. Per questa specifica categoria di redditi, l'Ufficio deve inviare preventivamente l'avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche quando non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati. Nel caso esaminato, tale procedura deve essere coordinata con l'obbligo speciale di comunicazione previsto per i redditi soggetti a tassazione separata.

  • Art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004

    Impone all'Ufficio di comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito della liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata. L'obbligo opera indipendentemente dalla presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione rende nullo il ruolo.

  • Cassazione n. 18398/2018

    Conferma che, per i redditi soggetti a tassazione separata, la comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione è obbligatoria e che la sua mancanza comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale impone una comunicazione preventiva al contribuente, tale adempimento può essere obbligatorio anche se la regola generale sul controllo automatizzato richiede l'avviso solo in presenza di incertezze.
  • Per i redditi soggetti a tassazione separata, l'Amministrazione deve notificare preventivamente l'esito della liquidazione con le modalità previste dalla legge; non è sufficiente procedere direttamente all'iscrizione a ruolo.
  • L'omessa comunicazione preventiva, quando prevista come garanzia specifica, può determinare la nullità del ruolo e degli atti di riscossione conseguenti.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare sia la natura del reddito sia l'esistenza, la regolarità e la prova della ricezione dell'avviso preventivo, nonché contestare tempestivamente il ruolo se tale adempimento manca.

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