Cassazione Civile, Ordinanza n. 18057/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a un dirigente da una società poi in liquidazione, con domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 4 L. n. 223/1991 e richiesta di condanna delle società coinvolte al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità. In appello la domanda era stata respinta. Il ricorrente ha quindi proposto cinque motivi per cassazione: 1) mancata riunione del giudizio con altre cause promosse da dirigenti licenziati, denunciata come omessa pronuncia e vizio motivazionale; 2) insufficiente motivazione sull'eccezione di incapacità a testimoniare di un teste, ritenuto socio/azionista con interesse alla causa; 3) violazione dell'art. 4 L. n. 223/1991 per l'asserita irregolarità della comunicazione di avvio della procedura ai sindacati, in particolare alla struttura sindacale competente per i dirigenti; 4) omessa pronuncia su un'istanza di prova testimoniale finalizzata a provare la scorrettezza della procedura; 5) vizio motivazionale sulla ritenuta insussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le società del gruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti i motivi: la riunione dei procedimenti è un provvedimento discrezionale e ordinatorio, insindacabile in cassazione; l'eccezione di incapacità a testimoniare non era dedotta in modo autosufficiente e, in ogni caso, l'interesse economico del teste non basta a configurare l'incapacità ex art. 246 c.p.c.; quanto alla procedura di licenziamento collettivo dei dirigenti, la Corte ha valorizzato l'accertamento di fatto del giudice di merito secondo cui la comunicazione e il successivo esame con il sindacato competente erano avvenuti, e ha escluso che risultasse dimostrata una concreta lesione della funzione di controllo sindacale; l'istanza istruttoria era questione processuale e non dava luogo a omessa pronuncia; il quinto motivo era precluso dalla doppia conforme e comunque formulato fuori dai limiti del vizio motivazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 223/1991
procedura di mobilità/licenziamento collettivo
La comunicazione di avvio della procedura è illegittima solo se le informazioni risultano incomplete o inesatte in modo tale da limitare concretamente la funzione di controllo e valutazione del sindacato; occorre provare anche il nesso causale tra carenza informativa e pregiudizio al controllo sindacale.
art. 24, comma 1-quinquies, L. n. 223/1991
"All'esame di cui all'art. 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri"
La disciplina della procedura collettiva è estesa anche ai dirigenti eccedenti, con previsione di incontri appositi per il loro esame.
art. 246 c.p.c.
L'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio ed è configurabile solo in presenza di un diretto coinvolgimento della persona nel rapporto controverso, tale da farne parte in senso sostanziale o processuale; il mero interesse economico o la qualità di socio/azionista non bastano di per sé.
art. 157 c.p.c.
La nullità della testimonianza assunta nonostante l'eccezione di incapacità deve essere eccepita immediatamente dopo l'esame del teste, oppure nella prima udienza successiva se il difensore era assente, altrimenti si sana.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia rileva per domande ed eccezioni di merito, non per questioni o istanze meramente processuali come la riunione dei giudizi o una richiesta istruttoria.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce l'inammissibilità di motivi formulati secondo un paradigma motivazionale non più vigente o al di fuori dei limiti del vizio denunciabile in cassazione; il n. 5 non può essere usato per sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 151 disp. att. c.p.c.
La mancata riunione dei procedimenti, norma priva di sanzione di nullità espressa, può rilevare solo se abbia inciso sulla liquidazione delle spese per effetto della trattazione non unitaria delle controversie connesse.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
d.lgs. n. 149/2022, art. 3, commi 26 e 27
La Corte richiama le modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione sul vizio motivazionale e sul regime della doppia conforme.
Cass. SS.UU. n. 2245/2015
La riunione dei procedimenti è discrezionale, ordinatoria e insindacabile in sede di legittimità.
Cass. SS.UU. n. 9456/2023
L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio e la nullità della deposizione va eccepita tempestivamente.
Direttiva 98/59/CE
Costituisce il riferimento europeo della disciplina dei licenziamenti collettivi, estesa anche ai dirigenti dalla normativa interna richiamata.
Massime di principio
- La mancata riunione di procedimenti connessi è espressione di un potere discrezionale del giudice e, in quanto provvedimento ordinatorio, non è di regola censurabile in cassazione; può assumere rilievo solo se incide concretamente su profili dedotti dalla legge, come la liquidazione delle spese.
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un diretto coinvolgimento del teste nel rapporto controverso e non si desume dal solo interesse economico o dalla qualità di socio; la relativa nullità della deposizione deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti si sana.
- In materia di licenziamento collettivo, la violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 4 L. n. 223/1991 è rilevante solo se le omissioni o inesattezze della comunicazione abbiano concretamente limitato la funzione di controllo del sindacato; occorre dunque allegare e provare anche la concreta idoneità pregiudizievole delle carenze informative.
- Le censure che investono accertamenti di fatto del giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione se mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, soprattutto in presenza di doppia conforme e fuori dai limiti del vizio di motivazione.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a domande o eccezioni di merito e non per questioni meramente processuali o istanze istruttorie, che possono ritenersi implicitamente disattese dal decisum complessivo.
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