Sentenza del 18/09/2019 n. 753 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul diritto di esenzione dall'IVA in ambito di prestazioni mediche diagnostiche di laboratorio. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) - Esenzioni - Ospedalizzazione e cure mediche - Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche - Assenza di rapporto di fiducia tra il prestatore di assistenza sanitaria e il paziente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Finanzamt contestava l'esenzione dall'IVA applicata alle prestazioni di analisi mediche di laboratorio e di supporto alla medicina trasfusionale rese dal dott. Peters a una società di servizi sanitari. Secondo l'amministrazione, l'esenzione prevista dal diritto tedesco richiedeva un rapporto di fiducia diretto tra medico e paziente, rapporto che sarebbe mancato poiché le prestazioni erano svolte per una società e non direttamente nei confronti dei pazienti. Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se tali prestazioni rientrassero nell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva IVA e se l'esenzione richiedesse un rapporto fiduciario.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che le prestazioni mediche di laboratorio possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), anche quando non ricorrono tutte le condizioni dell'esenzione prevista dalla lettera b). La distinzione principale tra le due esenzioni riguarda il luogo di prestazione: la lettera b) concerne le cure effettuate in ambito ospedaliero o presso istituti assimilati, mentre la lettera c) riguarda le prestazioni mediche rese al di fuori di tali strutture. La Corte ha inoltre escluso che l'esenzione ex lettera c) sia subordinata all'esistenza di un rapporto di fiducia tra paziente e prestatore sanitario. Spetta al giudice nazionale applicare tali principi alla controversia e definire le spese.
Norme richiamate
Articolo 132, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure (...) da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti.
L'esenzione riguarda le cure mediche effettuate in ambito ospedaliero o presso strutture assimilate, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla direttiva e, se applicabili, le condizioni nazionali.
Articolo 132, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato.
L'esenzione si applica alle prestazioni aventi finalità diagnostica, terapeutica o di cura, rese nell'esercizio di una professione medica o paramedica riconosciuta dallo Stato membro. Non è necessario che la prestazione sia resa in ospedale né che esista un rapporto personale di fiducia con il paziente.
Articolo 133, direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono subordinare (...) la concessione (...) delle esenzioni previste all'articolo 132, paragrafo 1, lettera b) (...) all'osservanza di una o più (...) condizioni.
Gli Stati membri possono imporre condizioni ulteriori per alcune esenzioni, in particolare quelle relative a enti diversi dagli organismi pubblici; tali condizioni non trasformano automaticamente una prestazione non esente ex lettera b) in una prestazione imponibile se essa può rientrare nella lettera c).
Articolo 4, punto 14, lettere a) e b), Umsatzsteuergesetz (UStG)
Sono esenti le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio della medicina umana (...) nonché l'ospedalizzazione e le cure mediche, ivi comprese la diagnostica (...), assicurate da enti di diritto pubblico o da strutture riconosciute.
La normativa tedesca recepisce le esenzioni europee per le prestazioni mediche individuali e per quelle rese da strutture sanitarie. La Corte ha escluso che la prima categoria richieda necessariamente un rapporto di fiducia tra medico e paziente.
Massime di principio
- Per l'esenzione IVA delle prestazioni sanitarie occorre verificare anzitutto la finalità oggettiva della prestazione: diagnosi, cura o prevenzione di una malattia o di un problema di salute.
- La distinzione tra l'esenzione relativa alle strutture ospedaliere e quella relativa alle professioni mediche dipende principalmente dal luogo e dal contesto di erogazione, non soltanto dalla natura tecnica della prestazione.
- Se una prestazione medica non soddisfa tutte le condizioni dell'esenzione prevista per ospedali o centri diagnostici, può comunque beneficiare dell'esenzione prevista per le prestazioni professionali sanitarie rese al di fuori dell'ambito ospedaliero.
- L'assenza di un rapporto diretto o fiduciario tra il paziente e il professionista non esclude, di per sé, l'esenzione IVA per analisi e prestazioni diagnostiche, soprattutto quando la prestazione è resa da un professionista abilitato e mantiene una finalità sanitaria.
- La qualificazione nazionale della professione e il rispetto delle condizioni interne restano comunque necessari: la sentenza non stabilisce che ogni attività di laboratorio sia automaticamente esente, ma impone una valutazione concreta della natura sanitaria, della qualificazione del prestatore e delle modalità di erogazione.
- L'interpretazione deve rispettare il principio di neutralità fiscale: prestazioni mediche equivalenti non dovrebbero subire un diverso trattamento IVA solo perché effettuate in luoghi o attraverso organizzazioni differenti.
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