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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39251/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Le ricorrenti agivano per il risarcimento dei danni subiti da edifici in loro proprietà a seguito dell'allagamento verificatosi il 20 settembre 1999 nel Comune di Cecina, che veniva ricondotto alla tracimazione di un fosso adiacente. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, la Corte territoriale aveva confermato il rigetto, ritenendo che la fattispecie andasse inquadrata nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e che non fosse stata provata una condotta omissiva colposa, né il nesso causale tra eventuali carenze manutentive e il danno, anche in considerazione dell'eccezionalità dell'evento meteorico. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che la domanda originaria fosse già fondata sul fatto e sulla colpa del Comune e che il giudice d'appello avesse erroneamente ravvisato una mutatio libelli e un nuovo thema decidendum, mentre si trattava solo di una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti; 2) violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse male valutato le prove, trascurato difetti di manutenzione e progettazione del fosso e ignorato il contenuto di atti e consulenza tecnica; 3) violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. in punto di spese, con richiesta di diversa regolazione in caso di accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, difetti di specificità e di localizzazione degli atti richiamati ex art. 366, n. 6, c.p.c., nonché l'insindacabilità in sede di legittimità dell'accertamento di merito circa l'insussistenza del nesso causale e l'eccezionalità delle precipitazioni. Ha inoltre osservato che il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti dedotti, nel rispetto del divieto di ultrapetizione, e che nel caso concreto l'eventuale vizio processuale non era accompagnato dalla deduzione di un concreto pregiudizio difensivo. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile perché sostanzialmente mirava a una rivalutazione delle prove e a una diversa ricostruzione del nesso causale, attività riservata al giudice di merito; anche la censura sull'art. 2697 c.c. è stata reputata impropria, poiché non denunciava un reale errore sul riparto dell'onere probatorio ma solo sulla valutazione delle risultanze istruttorie. Il terzo motivo è stato considerato un mero 'non motivo', dipendente dall'eventuale accoglimento degli altri, e quindi inammissibile. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma generale della responsabilità extracontrattuale, usata dalla Corte territoriale per sussumere la domanda, con esclusione della prova di una condotta colposa e del nesso causale.

  • art. 2051 c.c.

    richiamato sia dalle parti sia dai giudici; la Corte osserva che, anche ove si volesse sussumere la vicenda nella responsabilità da custodia, l'eccezionalità dell'evento meteorico integra caso fortuito e spezza il nesso causale.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la mera valutazione delle prove.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il motivo è inammissibile se fondato su atti o documenti non specificamente localizzati nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la denuncia di violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qui non dedotto né ricorrente.

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice può attribuire ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica, nel rispetto delle domande e del divieto di ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    il potere di qualificazione non consente di mutare i fatti costitutivi della domanda né di pronunciare oltre i limiti del petitum.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la regolazione delle spese, poi dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto l'onere della prova a carico della parte sbagliata; non basta lamentare che le prove siano state apprezzate in modo non condiviso dalla parte soccombente.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti in base al principio 'iura novit curia', purché non introduca fatti costitutivi diversi o decida oltre i limiti della domanda.
  • Nel procedimento civile, il rilievo officioso di questioni o eccezioni in senso lato è ammissibile se i relativi fatti risultano dagli atti, senza che sia necessario uno specifico richiamo tempestivo della parte.
  • In tema di responsabilità da cose in custodia, un evento meteorico eccezionale può integrare caso fortuito e interrompere il nesso causale tra cosa e danno, escludendo la responsabilità del custode.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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