Sentenza n. 5839/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione - della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-di protocollo del 3 giugno 2025 (notificata il 4 giugno 2025), con la quale il Vice Capo del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito (d’ora in avanti anche solo DIPE) ha respinto l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso una sede di destinazione ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 3 giugno 2025, notificato il 4 giugno 2025, con cui il Vice Capo del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito aveva respinto la sua istanza di assegnazione temporanea presso una sede individuata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. In sede cautelare il TAR ha accolto l’istanza ai fini del riesame. All’esito del riesame, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento del 23 settembre 2025, disponendo l’assegnazione temporanea del militare presso un reggimento con sede a Catania, per tre anni a decorrere dal 13 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il provvedimento sopravvenuto del 23 settembre 2025 aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, mediante la disposta assegnazione temporanea presso la sede richiesta. Non è stato quindi esaminato nel merito il diniego originariamente impugnato né sono stati scrutinati i vizi dedotti. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del soddisfacimento della pretesa intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio e dopo la fase cautelare, e liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Disciplina l’assegnazione temporanea del dipendente, applicata nella vicenda all’istanza del militare e alla successiva assegnazione temporanea presso la sede di Catania.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; il TAR lo ha applicato al sopravvenuto provvedimento di assegnazione temporanea.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base della memoria depositata dal ricorrente in vista dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio amministrativo, un provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta con il ricorso, rendendo non più necessario l’esame dell’atto originariamente impugnato e dei relativi vizi.
- Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente mediante riesame e adozione di un provvedimento favorevole successivo all’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando il comportamento processuale e l’esito sostanziale della vicenda.
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