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Sentenza

Sentenza n. 5839/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione - della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-di protocollo del 3 giugno 2025 (notificata il 4 giugno 2025), con la quale il Vice Capo del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito (d’ora in avanti anche solo DIPE) ha respinto l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti

Giustizia amministrativa202509120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso una sede di destinazione ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 3 giugno 2025, notificato il 4 giugno 2025, con cui il Vice Capo del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito aveva respinto la sua istanza di assegnazione temporanea presso una sede individuata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. In sede cautelare il TAR ha accolto l’istanza ai fini del riesame. All’esito del riesame, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento del 23 settembre 2025, disponendo l’assegnazione temporanea del militare presso un reggimento con sede a Catania, per tre anni a decorrere dal 13 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il provvedimento sopravvenuto del 23 settembre 2025 aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, mediante la disposta assegnazione temporanea presso la sede richiesta. Non è stato quindi esaminato nel merito il diniego originariamente impugnato né sono stati scrutinati i vizi dedotti. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del soddisfacimento della pretesa intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio e dopo la fase cautelare, e liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge, con rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    Disciplina l’assegnazione temporanea del dipendente, applicata nella vicenda all’istanza del militare e alla successiva assegnazione temporanea presso la sede di Catania.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; il TAR lo ha applicato al sopravvenuto provvedimento di assegnazione temporanea.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base della memoria depositata dal ricorrente in vista dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio amministrativo, un provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta con il ricorso, rendendo non più necessario l’esame dell’atto originariamente impugnato e dei relativi vizi.
  • Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente mediante riesame e adozione di un provvedimento favorevole successivo all’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando il comportamento processuale e l’esito sostanziale della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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