Cassazione Civile, Ordinanza n. 06089/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento in rettifica per omesso, parziale e tardivo versamento dell'IMU relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, emessi dal Comune nei suoi confronti, deducendo vizi degli atti per difetto di legittima sottoscrizione, omessa audizione preventiva e difetto di motivazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente, confermando il primo rigetto. In sede di legittimità il ricorso era stato proposto per cassazione con tre motivi, ma successivamente il ricorrente ha depositato dichiarazione scritta di rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, dando atto dell'intervenuta transazione tra le parti e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificata alla controparte e accettata, rilevando che tale rinuncia determina l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che, ricorrendo la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., non vi è condanna alle spese a carico del rinunciante; ha escluso altresì l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in quanto la causa di definizione è sopravvenuta e non dipende da soccombenza nel merito. Il dispositivo ha quindi dichiarato estinto il giudizio.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, cod.proc.civ.
L'accettazione della rinuncia notificata alla controparte integra la condizione che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante e determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude per causa sopravvenuta di inammissibilità o definizione, come la rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente notificata alla controparte e accettata, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non opera la condanna alle spese in danno del rinunciante se ricorrono i presupposti di legge.
- Il raddoppio del contributo unificato non trova applicazione quando la definizione del giudizio deriva da una causa sopravvenuta e non da una decisione di rigetto o inammissibilità nel merito dell'impugnazione.
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