Cassazione Penale, Sentenza n. 25301/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro il provvedimento del GIP (5/9/2023) che aveva rigettato l'istanza di retrodatazione della custodia cautelare e la declaratoria di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., relativamente al reato di tentata estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416-bis c.p.). I difensori hanno dedotto violazione degli artt. 310 e 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che la successione temporale delle ordinanze (la richiesta che ha portato alla "seconda" ordinanza sarebbe del 24/1/2022, ossia antecedente alla prima) dimostrerebbe che gli elementi a base della seconda misura erano già presenti al momento della prima e dunque sarebbe dovuta operare la retrodatazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure. Ha confermato che il Tribunale cautelare ha legittimamente ravvisato una preclusione derivante dall'esame in sede di riesame (efficacia preclusiva "endoprocessuale" delle questioni decise) e che la mera successione cronologica delle ordinanze non costituisce di per sé elemento nuovo idoneo a scardinare la preclusione, se l'eventuale elemento era già desumibile dagli atti all'epoca della prima ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la possibilità di retrodatazione della misura cautelare quando le ordinanze riguardino fatti connessi; la Corte ha richiamato il principio che la retrodatazione è ammissibile solo se, al momento della prima ordinanza, sussistevano già elementi idonei a giustificare anche le misure successive
art. 310, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dai difensori in relazione alle modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse fossero generiche e non attinte ai requisiti di specificità richiesti
art. 416-bis, cod. pen.
Aggravante o contestazione di "associazione di tipo mafioso" richiamata nel capo di imputazione; la sentenza utilizza la qualificazione del reato per contestualizzare la richiesta di retrodatazione, senza tuttavia svolgere un'interpretazione sostanziale sulla fattispecie penale stessa
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; menzionata nel dispositivo per l'esecuzione formale del provvedimento
Massime di principio
- Una volta esaurite le impugnazioni previste, le decisioni cautelari producono un'efficacia preclusiva "endoprocessuale": le questioni già esaminate non possono essere riproposte, neppure con argomenti diversi se logicamente riconducibili alle stesse deduzioni.
- Per ottenere la retrodatazione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. è necessario dimostrare che gli elementi giustificativi della misura successiva erano già concretamente desumibili dagli atti al momento dell'adozione della prima ordinanza; la mera successione cronologica delle ordinanze non basta.
- Le impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche e puntuali: censure generiche o aspecifiche sono causa di inammissibilità.
- Se la questione invocata è in "stretta derivazione logica" da questioni già decise, essa è coperta dal giudicato cautelare e quindi preclusa.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe produrre elementi nuovi, chiari e documentati non valutabili nel precedente riesame (quali nuovi atti probatori o fatti non desumibili dagli atti originari) per scardinare la preclusione; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
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