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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25301/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro il provvedimento del GIP (5/9/2023) che aveva rigettato l'istanza di retrodatazione della custodia cautelare e la declaratoria di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., relativamente al reato di tentata estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416-bis c.p.). I difensori hanno dedotto violazione degli artt. 310 e 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che la successione temporale delle ordinanze (la richiesta che ha portato alla "seconda" ordinanza sarebbe del 24/1/2022, ossia antecedente alla prima) dimostrerebbe che gli elementi a base della seconda misura erano già presenti al momento della prima e dunque sarebbe dovuta operare la retrodatazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure. Ha confermato che il Tribunale cautelare ha legittimamente ravvisato una preclusione derivante dall'esame in sede di riesame (efficacia preclusiva "endoprocessuale" delle questioni decise) e che la mera successione cronologica delle ordinanze non costituisce di per sé elemento nuovo idoneo a scardinare la preclusione, se l'eventuale elemento era già desumibile dagli atti all'epoca della prima ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di retrodatazione della misura cautelare quando le ordinanze riguardino fatti connessi; la Corte ha richiamato il principio che la retrodatazione è ammissibile solo se, al momento della prima ordinanza, sussistevano già elementi idonei a giustificare anche le misure successive

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dai difensori in relazione alle modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse fossero generiche e non attinte ai requisiti di specificità richiesti

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Aggravante o contestazione di "associazione di tipo mafioso" richiamata nel capo di imputazione; la sentenza utilizza la qualificazione del reato per contestualizzare la richiesta di retrodatazione, senza tuttavia svolgere un'interpretazione sostanziale sulla fattispecie penale stessa

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; menzionata nel dispositivo per l'esecuzione formale del provvedimento

Massime di principio

  • Una volta esaurite le impugnazioni previste, le decisioni cautelari producono un'efficacia preclusiva "endoprocessuale": le questioni già esaminate non possono essere riproposte, neppure con argomenti diversi se logicamente riconducibili alle stesse deduzioni.
  • Per ottenere la retrodatazione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. è necessario dimostrare che gli elementi giustificativi della misura successiva erano già concretamente desumibili dagli atti al momento dell'adozione della prima ordinanza; la mera successione cronologica delle ordinanze non basta.
  • Le impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche e puntuali: censure generiche o aspecifiche sono causa di inammissibilità.
  • Se la questione invocata è in "stretta derivazione logica" da questioni già decise, essa è coperta dal giudicato cautelare e quindi preclusa.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe produrre elementi nuovi, chiari e documentati non valutabili nel precedente riesame (quali nuovi atti probatori o fatti non desumibili dagli atti originari) per scardinare la preclusione; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.

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