Cassazione Penale, Sentenza n. 04718/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva accolto l'istanza di rescissione del giudicato proposta dall'imputato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. La doglianza è che la Corte territoriale ha dichiarato tempestiva e ammissibile l'istanza basandosi esclusivamente sulla generica attestazione del difensore "sotto la propria responsabilità" circa la data di acquisizione della conoscenza della sentenza (29/3/2023), senza richiedere o verificare elementi oggettivi idonei a comprovare la tempestività della domanda. Secondo la Procura, ciò contrasta con la giurisprudenza che impone al ricorrente (o al suo difensore) l'onere di specificare e allegare elementi di prova oggettivi sulla data di effettiva conoscenza, essendo insufficiente una dichiarazione apodittica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondata la censura e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio. La Cassazione ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale che impone al ricorrente un rigoroso onere di specifica allegazione e l'esibizione di criteri/elementi oggettivi per dimostrare la tempestività della richiesta ex art. 629-bis c.p.p.; ha quindi censurato la valutazione della Corte territoriale che si era fondata su una mera attestazione del difensore, senza accertare la sussistenza di elementi probatori concreti.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc, pen., e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Al comma secondo è previsto, per la presentazione dell'istanza, il termine di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
Stabilisce i presupposti per la rescissione del giudicato in caso di processo in assenza e fissa il termine di 30 giorni dalla conoscenza della sentenza; la Corte interpreta la norma come sottoposta a un rigoroso onere di allegazione da parte del ricorrente circa il momento di effettiva conoscenza, richiedendo elementi oggettivi a prova della tempestività.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato come criterio sostanziale: la rescissione è ammessa solo se la dichiarazione di assenza non era legittima ai sensi di tale articolo; la decisione impone di verificare che i presupposti di assenza previsti dall'art. 420-bis non siano stati rispettati.
Massime di principio
- La richiesta di rescissione ex art. 629-bis c.p.p. è un rimedio straordinario soggetto a termini brevi: il decorso dei 30 giorni decorre dalla effettiva conoscenza della sentenza e l'istante deve dimostrarla.
- Sull'istante (o sul suo difensore) grava un rigoroso onere di specifica allegazione e, se del caso, probatorio: non basta una dichiarazione generica o apodittica del difensore "sotto la propria responsabilità".
- Occorrono elementi obiettivi idonei a comprovare la data di conoscenza (es. data di notifica dell'ordine di esecuzione, data della richiesta formale di copia della sentenza, ricevute di spedizione, comunicazioni ufficiali, documentazione carceraria o comunicazioni scritte del difensore con data certa).
- Il giudice di merito deve verificare l'ammissibilità e la tempestività dell'istanza prima di accogliere la rescissione; in presenza di incertezze deve procedere ad accertamenti o disporre istruttoria, e non limitarsi ad accettare dichiarazioni non comprovate.
- La mancata osservanza di questi oneri determina l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo esame: chi chiede la rescissione deve quindi curare la prova della conoscenza tempestivamente e documentarla.
- In pratica, quando si assista un ricorrente in situazione analoga, acquisire e allegare prove materiali (PEC, raccomandate, richieste protocollate, ricevute, note scritte) aumenta significativamente la probabilità di ammissibilità dell'istanza.
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