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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38310/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Costa impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato nella condanna per peculato: deduceva la mancata riqualificazione del fatto in truffa (art. 640 c.p.) con conseguente improcedibilità per difetto di querela; contestava poi la motivazione circa l'appropriazione ai danni dei fratelli Mastroeni e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 323-bis c.p.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla qualificazione giuridica: i fatti sono stati riqualificati da peculato in truffa aggravata per avere l'imputato, con artifici e raggiri (falsa rappresentazione della imminente scadenza dei buoni), ottenuto la consegna dei titoli e quindi la disponibilità del denaro, aggravata dall'abuso della qualità di incaricato di pubblico servizio e dalla creazione di un pericolo immaginario. Questa riqualificazione ha comportato che il reato fosse procedibile d'ufficio, ma la Corte ha constatato che il reato era già estinto per prescrizione (fatti fino a dicembre 2014; termine massimo per la truffa aggravata e sospensioni considerate: prescrizione nell'agosto 2022, dopo la sentenza di primo grado e prima di quella d'appello). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione; le statuizioni civili (risarcimento alle parti civili in solido con Poste Italiane) sono state confermate, essendo la causa estintiva maturata dopo la sentenza di primo grado. Inoltre la richiesta di estromissione di Poste Italiane dal giudizio è stata ritenuta inammissibile perché la società non aveva impugnato la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    comma 2 n. 2 (circostanza aggravante per aver creato un pericolo immaginario)

    La Corte ha qualificato i fatti come truffa aggravata perché l'imputato ha usato artifici e raggiri (falsa rappresentazione della scadenza dei buoni) inducendo le vittime a consegnare i titoli; l'aggravante della creazione di un pericolo immaginario è stata ritenuta applicabile

  • art. 61 n. 9 cod. pen.

    Applicata come aggravante per l'abuso della qualità di incaricato di pubblico servizio: l'imputato, pur essendo incaricato di pubblico servizio, ha abusato della propria funzione per commettere la truffa

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, se la causa estintiva del reato matura dopo la sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione mantiene le statuizioni civili; la Corte ha quindi confermato i provvedimenti civili nonostante l'estinzione del reato per prescrizione

  • D.P.R. n. 144/2002, art. 2 comma 1 lett. b

    Rilevato dalla giurisprudenza come base per qualificare l'attività di risparmio postale come avente natura pubblicistica e, dunque, per attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio al dipendente di Poste

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per tenere conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione (quale indicato nella scheda riepilogativa della Corte d'appello)

  • Sez. 4, n. 12027 del 24/02/2011 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui il responsabile civile che non ha impugnato la sentenza di primo grado non può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo riguarda

Massime di principio

  • Distinguere peculato e truffa: peculato richiede che il bene o la somma sia già nella disponibilità dell'incaricato "per ragione del servizio"; truffa si configura quando la disponibilità è ottenuta con artifici o raggiri.
  • La qualifica di incaricato di pubblico servizio aggrava la truffa (art. 61 n. 9 c.p.) se l'autore ha abusato della sua qualità: ciò non trasforma automaticamente ogni appropriazione in peculato.
  • La riqualificazione del fatto può incidere sulla procedibilità (es.: truffa aggravata procedibile d'ufficio) ma non impedisce il decorso dei termini di prescrizione; occorre sempre calcolare i termini e le eventuali sospensioni/interruzioni.
  • Se la prescrizione matura dopo la sentenza di primo grado, l'impugnazione può determinare l'estinzione del reato senza revoca automatica delle statuizioni civili (art. 578 c.p.p.): le obbligazioni civili possono rimanere operanti.
  • Il responsabile civile che non impugna la sentenza di primo grado perde la possibilità di impugnare successivamente in Cassazione la statuizione che lo riguarda.
  • Nelle contestazioni contro dipendenti di enti pubblici o organismi con funzione pubblicistica, valutare attentamente le prove circa il momento e le modalità di acquisizione della disponibilità dei beni per stabilire correttamente la fattispecie applicabile.

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