Cassazione Penale, Ordinanza n. 20573/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per furto pluriaggravato in abitazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato in abitazione. I motivi di ricorso riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: contestazione della quantificazione della pena base e dei singoli aumenti per continuazione, dedotta carenza di motivazione; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; lamentata indebita doppia valutazione dello stesso elemento fattuale, in particolare con riferimento alla violenza sulle cose. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, rilevando che la graduazione della pena è valutazione di merito insindacabile se non arbitraria o illogica, che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili e che la doglianza sulla doppia valutazione era astratta e comunque infondata, poiché la violenza sulle cose non integra elemento costitutivo della fattispecie richiamata dall'art. 624-bis c.p.
Norme richiamate
Richiamato incidentalmente per affermare che la violenza sulle cose non è elemento costitutivo della fattispecie considerata.
Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente, ma richiedono elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione della pena.
La determinazione della pena base e degli aumenti di pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare in modo non arbitrario e adeguatamente motivato.
Massime di principio
- La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non quando risulti frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente.
- Il grado di motivazione richiesto per i singoli aumenti di pena va rapportato alla loro entità: quanto più contenuto è l'aumento, tanto più sintetico può essere l'apparato argomentativo, purché siano indicati gli elementi decisivi o rilevanti.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico e possono essere negate quando manchino elementi positivi che giustifichino una diminuzione del trattamento sanzionatorio.
- Una censura di doppia valutazione dello stesso fatto è infondata se si fonda su un presupposto astratto e non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata; inoltre, non può essere attribuito valore costitutivo a un elemento che la fattispecie incriminatrice non richiede.
- In sede di legittimità, le doglianze che investono valutazioni di merito in materia di pena e trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando sollecitano una nuova valutazione del materiale fattuale senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
Come è indicizzato
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