Ordinanza n. 100/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina a contrarre e atti della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione di una struttura di servizio nell'ambito del piano di valorizzazione Passo Stelvio, nonché rettifica del bando che ha anticipato l'apertura delle buste al 30 settembre 2026
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina a contrarre adottata il 17 agosto 2026, gli atti della procedura di gara e la rettifica del bando pubblicata il 7 settembre 2026, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. La controversia si inserisce nel contesto della pendenza di un giudizio d'appello relativo a una precedente aggiudicazione. In questa fase cautelare il giudice ha esaminato la pretesa che la nuova procedura non dovesse essere indetta prima della definizione di quell'appello.
La decisione
Il TRGA ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus, ha ritenuto che la pendenza dell'appello sulla precedente aggiudicazione non imponesse alla stazione appaltante di differire l'indizione della nuova gara. Quanto al periculum, nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura: la sospensione avrebbe potuto compromettere il termine per la consegna del progetto e determinare la perdita del finanziamento. La posizione della ricorrente resta subordinata all'esito dell'appello pendente e l'eventuale lesione non esclude, se ne ricorrono i presupposti, una tutela risarcitoria per equivalente. La sospensione è stata negata anche limitatamente all'aggiudicazione; fissata l'udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per concedere la sospensione cautelare della gara, nemmeno limitatamente all’aggiudicazione;
La tutela cautelare è negata perché, nel sommario esame, non risultano integrati i presupposti per sospendere la gara, neppure nella sola fase dell'aggiudicazione.
Massime di principio
- La pendenza di un giudizio d'appello concernente una precedente aggiudicazione non impone, di per sé, alla stazione appaltante di differire l'indizione di una nuova procedura di gara.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione di una gara può prevalere quando la sospensione rischia di compromettere il termine per la consegna del progetto e di determinare la perdita del finanziamento, mentre la posizione del ricorrente dipende dall'esito di un giudizio ancora pendente e l'eventuale lesione può trovare, ricorrendone i presupposti, tutela per equivalente.
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