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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19688/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società consolidante un avviso di accertamento ai fini Ires per l’anno 2010, contestando un’operazione di sale and lease back relativa a immobili destinati a cliniche private. Secondo l’Ufficio, la sequenza negoziale era priva di logica economica e costituiva uno schema simulato o comunque diretto a dissimulare altri rapporti, con effetto di far emergere indebitamente maggiori costi deducibili per canoni di leasing parametrati a un valore superiore rispetto al prezzo originario di acquisto degli immobili. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo il leaseback lecito e sorretto da causa meritevole, ma con finalità sostanzialmente finanziaria e non elusiva nei termini contestati. In cassazione l’Amministrazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse male inteso il fondamento dell’accertamento, centrato su simulazione e frode alla legge e non su mera elusione; 2) violazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 1414 c.c., per avere la CTR escluso di fatto la simulazione senza esaminare la prospettata finalità di evasione; 3) violazione degli artt. 109 TUIR, 39 d.P.R. 600/1973 e 2727-2729 c.c., per non avere valutato unitariamente gli indizi di un assetto meramente formale.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché l’Agenzia delle Entrate, con memoria, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, dando atto dell’estinzione del processo relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della consolidata. La dichiarazione è stata qualificata come sostanzialmente equiparabile a rinuncia e, pertanto, il giudizio è stato dichiarato estinto. È stata disposta la compensazione delle spese, essendo la contribuente rimasta intimata. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della previsione e la sua applicabilità solo ai casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza d'appello

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    invocato dall'Agenzia per contestare la deducibilità dei costi e la corretta imputazione fiscale dell'operazione

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base dell'accertamento induttivo fondato su presunzioni e circostanze sintomatiche

  • art. 1414 c.c.

    richiamato in relazione alla prospettata simulazione dell'operazione

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per censurare la valutazione atomistica degli indizi e l'uso delle presunzioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto non applicabile nel caso di specie; la Corte afferma che la disposizione si applica solo ai casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e va interpretata restrittivamente

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio per l'estinzione del rapporto sostanziale o del giudizio presupposto, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo, assimilando tale dichiarazione a una rinuncia processuale.
  • La disciplina del c.d. doppio contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, sicché non è estensibile oltre i casi espressamente previsti di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di una memoria con cui la parte ricorrente rappresenti la sopravvenuta cessazione dell'interesse a coltivare il ricorso, il giudizio di legittimità non richiede l'esame dei motivi, potendo essere definito in rito con declaratoria di estinzione.
  • Quando la controversia è definita in rito per estinzione e la controparte è rimasta intimata, può disporsi la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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