Cassazione Penale, Sentenza n. 15060/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Glorioso Mirko era stato trovato in possesso di due mazze da baseball ritenute "strumenti atti ad offendere"; in appello la Corte di Roma aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando estinto per prescrizione il reato indicato al capo C) e rideterminando la pena a un anno per la violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale (art.75 d.lgs. n.159/2011). Con ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato errata applicazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che il divieto di detenere armi previsto dall'art.8 comma 4 d.lgs. n.159/2011 si riferisca alle sole armi proprie e non alle armi improprie come le mazze da baseball; perciò il fatto viene dichiarato non sussistente. Tuttavia la Corte ha confermato la confisca e la distruzione delle mazze poste sotto sequestro. L'annullamento è pronunciato ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.8 comma 4
Il divieto di detenere armi previsto da questa norma è stato interpretato dalla Corte come riferibile esclusivamente alle "armi proprie" e non alle armi improprie (es. mazze da baseball); pertanto il reato contestato sulla base di tale divieto non sussiste se l'oggetto è un'arma impropria.
d.lgs. n.159 del 2011, art.75
Norma applicata in appello per la rideterminazione della pena in relazione alla violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale; nella decisione di cassazione la questione sostanziale relativa alla qualificazione degli oggetti ha reso irrilevante la condanna fondata sul divieto di cui all'art.8(4).
cod.proc.pen., art.129
Consente alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza senza rinvio quando ricorra una causa di non punibilità o quando il fatto non sussiste; qui è stato utilizzato per dichiarare l'annullamento per "fatto non sussiste".
Giurisprudenza precedente (Sez. I n.17877 del 1.3.2019, rv 275603)
Precedente richiamato a sostegno dell'interpretazione secondo cui l'art.8(4) del d.lgs. 159/2011 riguarda soltanto le armi proprie e non le armi improprie.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "armi proprie" e "armi improprie": alcune norme vietano la detenzione solo delle armi proprie e non si applicano automaticamente a oggetti atti ad offendere quali mazze o strumenti similari.
- Se l'accusa si fonda su un divieto normativo che riguarda una categoria specifica di "arma", la difesa deve contestare la qualificazione dell'oggetto alla luce della definizione legale e della giurisprudenza consolidata.
- La confisca e la distruzione dell'oggetto possono essere disposte anche in assenza di responsabilità penale per il reato contestato; l'annullamento per "fatto non sussiste" non impedisce automaticamente misure di carattere patrimoniale o cautelare sui beni.
- L'art.129 cod.proc.pen. permette alla Cassazione di annullare senza rinvio quando emerge l'assenza del fatto o altra causa di non punibilità: in casi simili si può ottenere l'annullamento definitivo se la qualificazione giuridica dell'oggetto esclude il reato.
- In ipotesi analoghe valutare altre fattispecie eventualmente applicabili (es. possesso di strumenti atti ad offendere in altra configurazione) e verificare prescrizione o altre cause estintive prima di impugnare o difendersi.
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