Sentenza n. 1146/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza spontanea a una sentenza del giudice del lavoro, con pagamento intervenuto nelle more del giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 649 del 4 aprile 2024. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha provveduto al pagamento dovuto. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa riconosciuta dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento eseguito dall’Amministrazione nelle more del giudizio avesse dato piena soddisfazione alla ricorrente. Il giudice ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione. La condanna alle spese è stata fondata sulla soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione ha ottemperato soltanto dopo la proposizione del ricorso. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente è integralmente soddisfatta; il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite: il giudice deve applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in base alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
- Se l’amministrazione ottempera soltanto dopo la proposizione del ricorso, la condotta successiva non elimina la rilevanza causale dell’inadempimento ai fini della condanna alle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →