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Sentenza

Sentenza n. 1146/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza spontanea a una sentenza del giudice del lavoro, con pagamento intervenuto nelle more del giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 649 del 4 aprile 2024. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha provveduto al pagamento dovuto. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa riconosciuta dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento eseguito dall’Amministrazione nelle more del giudizio avesse dato piena soddisfazione alla ricorrente. Il giudice ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione. La condanna alle spese è stata fondata sulla soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione ha ottemperato soltanto dopo la proposizione del ricorso. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente è integralmente soddisfatta; il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite: il giudice deve applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in base alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
  • Se l’amministrazione ottempera soltanto dopo la proposizione del ricorso, la condotta successiva non elimina la rilevanza causale dell’inadempimento ai fini della condanna alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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