Sentenza n. 15531/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della valutazione dei titoli della ricorrente quale risultante dalla pubblicazione della graduatoria relativa alla Regione Abruzzo, avvenuta il 15.09.2025, concernente il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, indetto con bando pubblicato in data 05.06.2025 per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale per il Ministero dell’Istruzione e del Merito da destinare agli uffici scolastici regionali; - in parte qua della graduatoria relativa alla Regione Abruzzo, pubblicata in data 15.09.2025, concernente il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale per il Ministero dell’Istruzione e del Merito da destinare agli uffici scolastici regionali; - di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e/o, comunque connesso, anche laddove non conosciuto, compresa la validazione della graduatoria di merito effettuata dalla Commissione RIPAM.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Valutazione dei titoli e graduatoria relativa alla Regione Abruzzo del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui non attribuivano punteggio per due Master di II livello
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la valutazione dei titoli e la graduatoria pubblicata il 15 settembre 2025, lamentando la mancata attribuzione di complessivi 3 punti per due Master di II livello, denominati “Strategie organizzative e innovazione nella P.A” e “Addetto all’ufficio del processo”. Ai sensi dell’art. 7 del bando, ciascun Master di II livello dava diritto a 1,5 punti se il relativo percorso di studio era attinente alle materie della prova scritta. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che l’Amministrazione non aveva esplicitato le ragioni della mancata attribuzione del punteggio e aveva ordinato la rivalutazione dei titoli.
La decisione
Nel corso del giudizio, in esecuzione della misura cautelare, l’Amministrazione ha rivalutato la posizione della candidata e le ha attribuito tutti i 3 punti richiesti, riconoscendo l’attinenza di entrambi i Master alle materie della prova scritta. Il conseguente miglioramento della posizione in graduatoria ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata e ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio: il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Spese compensate, con obbligo di restituzione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
«Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere»
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, durante il processo, l’Amministrazione soddisfa integralmente in via amministrativa la pretesa del ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 d.P.R. n. 115/2002, ove versato.
Pur compensando le spese di lite, il giudice dispone la restituzione del contributo unificato versato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, una successiva attività amministrativa soddisfa integralmente l’interesse azionato e attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, facendo venir meno oggettivamente la lite e rendendo inutile la prosecuzione del processo.
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