Sentenza n. 69/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 02229/2023, resa tra le parti, avente ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza 23.06.2015 n. 9 con la quale il Comune di Augusta ha ingiunto la demolizione del manufatto sito in Augusta (SR), c.da Agnone, di cui il ricorrente è usufruttuario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma e riproponendo, nella sostanza, le censure già dedotte contro l’ordinanza comunale del 23 giugno 2015 n. 9. Tale ordinanza disponeva la demolizione integrale e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un manufatto sito nel territorio di Augusta, ritenendo che l’opera preesistente, già interessata da pregresse pratiche di sanatoria, fosse stata demolita e sostituita da un manufatto diverso e comunque privo di valido titolo edilizio. Nel corso del giudizio d’appello è stata presentata un’istanza di sanatoria, cui ha fatto seguito il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 83 del 19 agosto 2025, nonché la conformazione del manufatto alle prescrizioni comunali.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, per l’effetto, l’improcedibilità dell’appello. Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria del 19 agosto 2025 e la dichiarata piena efficacia e operatività del titolo, conseguente alla rimozione delle difformità, hanno superato sul piano sostanziale l’assetto repressivo oggetto della controversia. È quindi venuta meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta dall’appellante, diretta a ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la rimozione degli effetti dell’ordinanza di demolizione. Le spese del grado sono state integralmente compensate, considerata la sopravvenuta definizione amministrativa della vicenda e la convergenza delle parti sulla cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto un provvedimento repressivo edilizio, sopravviene un titolo abilitativo in sanatoria pienamente efficace e il manufatto viene conformato alle prescrizioni amministrative, viene meno l’utilità concreta della decisione sull’impugnazione del provvedimento repressivo; il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e conseguente improcedibilità dell’appello.
- La sopravvenuta regolazione amministrativa della fattispecie, quando supera sul piano sostanziale l’assetto repressivo oggetto del giudizio e rende inutile la pronuncia richiesta, giustifica la compensazione integrale delle spese se le parti convergono sulla definizione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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