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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30299/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Domenico Maiello con sentenza del Tribunale di Napoli del 10/10/2018 (divenuta irrevocabile), disposta perché il condannato non aveva versato alla parte civile Giovanna Persico la provvisionale di 2.000,00 euro entro 60 giorni dal passaggio in giudicato; il ricorrente impugnava l'ordinanza per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (violazione art. 666, comma 3 c.p.p.) e per incompetenza del giudice dell'esecuzione (richiesta del P.M. doveva essere decisa dalla VII Sezione penale e non dalla III Sezione).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso in relazione alla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale: si è configurata la nullità assoluta e insanabile dell'udienza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., per violazione del diritto di difesa. Per questo motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. La questione di incompetenza non è risultata decisiva rispetto all'esito, posto che l'annullamento è stato disposto per la nullità procedurale della precedente udienza.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale; la mancata osservanza pregiudica il diritto di difesa e può comportare la nullità del procedimento decisionale adottato in quella udienza.

  • art. 665, commi 1 e 4, cod. proc. pen.

    Norme sulla competenza del giudice dell'esecuzione e sulle modalità di trattazione degli incidenti di esecuzione; nel caso concreto il ricorrente denunciava la violazione di tali norme per errata identificazione della sezione competente a decidere la richiesta del P.M.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta e insanabile per violazioni che incidono sulle garanzie difensive dell'imputato; applicata dalla Corte per ritenere insanabile la mancata notifica dell'avviso di udienza camerale.

  • art. 674, cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione come riferimento ai provvedimenti per i quali si applicano le regole di convocazione/avviso per le udienze camerali; integrato dall'obbligo di cui all'art. 666.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione di un'udienza camerale che decide su provvedimenti di esecuzione configura, in molti casi, una nullità assoluta e insanabile rilevabile d'ufficio, poiché lede il diritto di difesa.
  • L'obbligo di comunicare o notificare l'avviso di udienza alle parti e ai difensori (art. 666, comma 3 c.p.p.) è vincolante: la sua violazione può portare all'annullamento del provvedimento adottato in quella udienza e al rinvio per nuovo giudizio.
  • Le contestazioni sulla competenza del giudice dell'esecuzione (art. 665 c.p.p.) vanno valutate, ma non eliminano l'effetto di una nullità procedurale grave relativa alla mancata partecipazione della parte interessata.
  • Quando la revoca di benefici come la sospensione condizionale è chiesta per il mancato versamento di una provvisionale, il P.M. può proporre la revoca, ma la procedura deve rispettare le garanzie di notifica e di partecipazione dell'interessato.
  • Se si è parte in un procedimento di esecuzione, controllare tempestivamente le comunicazioni di udienza; se non si è stati avvisati, la nullità è un rimedio efficace che può essere rilevato anche d'ufficio nei gradi successivi.
  • In caso di decisione annullata per nullità per difetto di notifica, il provvedimento sostanziale (es. revoca della sospensione) decade e il giudice deve ridiscutere la richiesta nel rispetto delle regole procedurali.

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